Cass. civ. n. 19000 del 2 settembre 2010

Testo massima n. 1


In caso di fusione per incorporazione di una società in un'altra ai sensi degli artt. 2501 e 2504 bis c.c., sussiste il diritto alla reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, già dipendente della società incorporata, nella società incorporante quando per effetto dell'incorporazione l'intera impresa o una ramo di essa venga trasferita ad altro soggetto (cessionario) conservando la propria identità in conformità alle condizioni previste dalla normativa comunitaria (direttiva n. 77/187/CE e successive modifiche e integrazioni) determinandosi in tale ipotesi il trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c..

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