Cass. civ. n. 21565 del 13 ottobre 2014

Testo massima n. 1


Nel caso di cessione di azienda, il cessionario acquista gli obblighi gravanti sul cedente in favore del lavoratore, in forza del disposto dell'art. 2112, primo comma, cod. civ., rispondendo di tutti i debiti non ancora estinti per prescrizione.

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