14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9587 del 22 dicembre 1987
Testo massima n. 1
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto dal lavoratore stesso con una dichiarazione di volontà, unilaterale e recettizia [ cosiddette dimissioni ], per la quale vige il principio della libertà di forma, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto nel contratto collettivo od individuale di lavoro una particolare forma convenzionale, quale la forma scritta; in tal caso quest’ultima si presume che sia voluta per la validità dell’atto di dimissioni, a norma del disposto dell’art. 1352 c.c. [ applicabile anche agli atti unilaterali ], con la conseguenza che le dimissioni rassegnate oralmente, anziché per iscritto come richiesto dalla contrattazione collettiva applicabile [ art. 130 CCNL 8 luglio 1982 per i dipendenti di aziende del settore del turismo ], non possono essere considerate valide per difetto della forma richiesta ad substantiam.
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