Cass. civ. n. 10550 del 7 maggio 2013

Testo massima n. 1


Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante che un'analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro; nondimeno, l'identità delle situazioni riscontrate può essere valorizzata dal giudice per verificare la proporzionalità della sanzione adottata, privando, così, il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa. (Nel caso di specie, è stata esclusa la legittimità del licenziamento disciplinare comminato al dipendente di una società di telefonia, in relazione all'abusivo utilizzo del telefono cellulare assegnatogli per ragioni di servizio, valorizzando - unitamente ad altri elementi, come l'assenza di frode o raggiri, la facile verificabilità del comportamento, la contenuta entità del danno e la disponibilità del lavoratore a risarcirlo - la circostanza che per altri dipendenti in situazioni analoghe, fatta eccezione per cinque di loro del pari licenziati, era stata invece irrogata una sanzione conservativa).

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