Cass. civ. n. 19612 del 17 settembre 2014
Testo massima n. 1
In tema di licenziamento disciplinare, costituisce giusta causa di recesso la condotta del direttore di una filiale bancaria che abbia riferito ad un cliente la richiesta di accertamenti disposti dalla autorità giudiziaria, trattandosi di condotta idonea a compromettere irrimediabilmente l'elemento fiduciario sotteso al rapporto di lavoro e di porre in dubbio la futura correttezza dell'obbligazione lavorativa in funzione di leciti interessi aziendali, tra i quali rientra (anche) per un istituto di credito, quello di poter contare sulla esecuzione della prestazione richiesta in conformità alle direttive aziendali, così da non essere esposto a potenziali responsabilità ex art. 2049 cod. civ.