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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2640 del 21 marzo 2006

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2640 del 21 marzo 2006

Testo massima n. 1

Ai fini della configurazione della trasferta del lavoratore [ da cui consegue il suo diritto a percepire la relativa indennità ] che si distingue dal trasferimento [ il quale comporta l’assegnazione definitiva del lavoratore ad altra sede diversa dalla precedente ], è necessaria la sussistenza del permanente legame del prestatore con l’originario luogo di lavoro, mentre restano irrilevanti, a tal fine, la protrazione dello spostamento per un lungo periodo di tempo e la coincidenza del luogo della trasferta con quello di un successivo trasferimento, anche se disposto senza soluzione di continuità al termine della trasferta medesima. L’accertamento degli inerenti presupposti è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. [ Omissis ].

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