Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9695 del 23 aprile 2009

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9695 del 23 aprile 2009

Testo massima n. 1

Il diritto al trattamento di fine rapporto [ TFR ] sorge con la cessazione del rapporto di lavoro e a quel momento può essere azionato, non essendo di ostacolo a tal fine la sussistenza, di una controversia tra le parti in ordine all’ammontare delle retribuzioni spettanti al lavoratore [ la cui pendenza può, semmai, determinare soltanto la sospensione del giudizio diretto al conseguimento nel TFR ]. Ne consegue che il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al TFR va individuato nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato, e non già in quello in cui sia stato accertato giudizialmente l’effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze