14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9695 del 23 aprile 2009
Testo massima n. 1
Il diritto al trattamento di fine rapporto [ TFR ] sorge con la cessazione del rapporto di lavoro e a quel momento può essere azionato, non essendo di ostacolo a tal fine la sussistenza, di una controversia tra le parti in ordine all’ammontare delle retribuzioni spettanti al lavoratore [ la cui pendenza può, semmai, determinare soltanto la sospensione del giudizio diretto al conseguimento nel TFR ]. Ne consegue che il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al TFR va individuato nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato, e non già in quello in cui sia stato accertato giudizialmente l’effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti.
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