14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3684 del 17 febbraio 2010
Testo massima n. 1
Nell’indennità di trasferta prevista in favore del lavoratore che si trasferisce in un luogo di lavoro diverso da quello abituale possono ravvisarsi due componenti, quella risarcitoria e quella residuale retributiva, la cui rispettiva determinazione quantitativa [ rilevante nella specie al fine di stabilirne la computabilità per il calcolo dell’indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto ], discende dalla interpretazione delle specifiche pattuizioni contrattuali, essendo quindi devoluta al giudice di merito. [ Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la sentenza della corte territoriale che, nell’escludere l’indennità di trasferta dal computo dell’indennità di anzianità e del T.F.R. sul rilievo della sua natura risarcitoria, aveva omesso di accertare se in essa fosse presente, e in quale percentuale, anche una componente retributiva, tanto più che la stessa indennità risultava essere connessa all’impossibilità per i lavoratori operanti fuori dalla cinta daziaria del Comune di Roma di usufruire del servizio di mensa aziendale ].
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