14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 19917 del 29 settembre 2011
Testo massima n. 1
In tema di trattamento di fine rapporto, gli accordi aziendali possono derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 2120, secondo comma, c.c. [ anche nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982 ] solo in modo chiaro ed univoco. Ne consegue l’inidoneità della clausola contrattuale di cui all’art. 4 dell’accordo aziendale del 24 maggio 1986 per il personale delle ferrovie ad escludere l’indennità di presenza ai fini del computo del TFR, limitandosi la disposizione a prevedere che l’erogazione degli importi di cui all’accordo “non possono comportare oneri riflessi sugli istituti contrattuali e di legge vigenti”.
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