Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2163 del 25 febbraio 1995

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2163 del 25 febbraio 1995

Testo massima n. 1

Nell’ipotesi di non comoda divisibilità dell’immobile comune e di richiesta di assegnazione da parte di più condividenti, ciascuno titolare di una quota di comproprietà pari a quella spettante all’altro, il giudice di merito è tenuto a dare adeguata giustificazione delle ragioni della scelta dell’uno piuttosto che dell’altro aspirante all’assegnazione. Tale obbligo non è assolto allorché, in caso di rinunzia all’assegnazione condizionata, il giudice si limiti a richiamare l’indicazione della parte senza spiegare le ragioni in base alle quali la condizione è stata disattesa. [ Nella specie, il condividente aveva dichiarato in via alternativa la propria rinunzia all’assegnazione, subordinandola alla condizione dell’offerta di un maggior conguaglio da parte dell’altro condividente ].

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze