Cass. civ. n. 30882 del 29 novembre 2018
Testo massima n. 1
Al fine di valutare se l'inserimento del nominativo del socio accomandante nella ragione sociale sia idoneo a determinare gli effetti previsti dall'art. 2314, comma 2, c.c., rendendolo illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società, il giudice di merito deve limitarsi a valutare il contenuto oggettivo della ragione sociale, verificando che l'accomandante sia presentato alla stessa stregua di un socio accomandatario, in modo da ingenerare oggettiva confusione sul ruolo da lui svolto nella società, dovendo restare estranea a tale valutazione ogni considerazione relativa ad elementi estrinseci all'aspetto formale della ragione sociale come, ad esempio, il comportamento dell'accomandante.
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