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Art. 2314 — Ragione sociale

Art. 2314 — Ragione sociale

La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell’articolo 2292 [ 2326, 2463, 2473, 2515, 2564, 2567 ].

L’accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente [ 1292 ] con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali [ 2320 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 20558/2008

Nella società in accomandita semplice, la modifica della ragione sociale per effetto della sostituzione dell’unico socio accomandatario determina esclusivamente una modifica dell’atto costitutivo ma non la trasformazione della società in un soggetto giuridico diverso, così come accade in caso di mutamento della sede sociale rimanendo immutato il modello sociale e il regime della responsabilità patrimoniale dei soci e della società. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che erroneamente la corte di merito avesse dichiarato inammissibile l’appello in quanto proposto da una società in accomandita semplice recante, rispetto al primo grado, diversa sede sociale e differente nome dell’unico socio accomandatario).

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