14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 53218 del 27 novembre 2018
Testo massima n. 1
L’eccezione di incompetenza per territorio nei procedimenti riguardanti magistrati deve essere proposta entro la fase degli atti preliminari al giudizio, ai sensi dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen., e non dopo che il giudizio sia stato incardinato e abbia avuto inizio, atteso che la verifica della preclusione alla sua proposizione, non riguardando la persona del giudice, bensì l’ufficio giudiziario e il suo collegamento con la cognizione del reato, va compiuta, per una ragionevole scelta del legislatore, “in limine judicii”. [ In motivazione la Corte ha altresì precisato che anche la speciale competenza stabilita dall’art. 11, comma 3, cod. proc. pen. per i procedimenti connessi a quello riguardante magistrati ha natura di competenza per territorio, ed è pertanto rilevabile entro i termini di cui all’art. 21, comma 2, cod. proc. pen. ].
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