14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 21745 del 16 maggio 2018
Testo massima n. 1
Il giudizio di particolare complessità che, ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato, alla stregua di criteri adeguatamente motivati, non con riguardo all’attività di studio degli atti, bensì in ragione dell’attività da compiere nel corso della celebrazione del dibattimento o del giudizio [ Fattispecie relativa a sospensione disposta nel giudizio di appello in cui la Corte ha ritenuto irrilevanti, ai fini del giudizio di complessità, le circostanze relative alla gravità delle imputazioni ed alla complessità delle indagini svolte ed ha precisato che le circostanze relative alla complessità e molteplicità delle questioni da esaminare possono costituire motivi per ritenere complesso il dibattimento, ove incidano sui tempi della discussione o, più in generale, sulle attività da compiere nel corso del processo ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]