14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 25256 del 5 giugno 2018
Posted at 15:17h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, non è revocabile all’esito di una nuova valutazione che escluda la rilevanza della prova. [ In motivazione, la Corte ha affermato che il vizio della sentenza derivante dalla mancata assunzione della prova cui era stato condizionato il giudizio è deducibile in secondo gravame ed è emendabile con la sua assunzione in grado d’appello ].
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