14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 24930 del 4 giugno 2018
Posted at 15:17h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di giudizio abbreviato, l’accertamento tecnico disposto dal giudice va qualificato come perizia, con la conseguenza che l’omissione della comunicazione al difensore della data di inizio delle operazioni determina una nullità a regime intermedio, a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c ] e 180 cod. proc. proc., che deve essere eccepita, a pena di decadenza, anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]