14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 40923 del 24 settembre 2018
Testo massima n. 1
Nel giudizio abbreviato è tempestiva la costituzione di parte civile intervenuta in epoca successiva alla conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio ex art. 441 comma 2 cod. proc. pen., purchè antecedentemente alla dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell’art. 421, comma 1, cod. proc. pen. [ In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che, verificata la regolare costituzione delle parti e ammesso l’imputato al giudizio abbreviato condizionato, senza dichiarare l’apertura della discussione, aveva ammesso la costituzione della parte civile all’udienza successiva fissata per la convocazione dei periti ].
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