14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 31835 del 12 luglio 2018
Testo massima n. 1
È abnorme, sotto il profilo funzionale, il provvedimento con cui il giudice ordini, ai fini dell’eventuale contestazione di ulteriori ipotesi di reato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato. [ In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza emessa dal tribunale che, in un procedimento per reati edilizi, aveva disposto la regressione del procedimento ritenendo non già la sussistenza di un fatto diverso, ma l’insussistenza dell’originaria ipotesi criminosa, per essere stati gli imputati in possesso delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere contestate ].
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