Cass. pen. n. 32014 del 12 luglio 2018
Testo massima n. 1
La disciplina dei termini per proporre impugnazione contenuta nell'art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc.pen., non contiene previsioni differenziate riguardanti la parte pubblica e quella privata, sicchè entrambe si giovano della sospensione dei termini durante il periodo feriale.