Cass. pen. n. 1927 del 17 gennaio 2018
Testo massima n. 1
In tema di motivi di ricorso per cassazione e "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova che sia stato puntualmente denunciato al giudice di appello, il quale abbia confermato la sentenza di primo grado omettendo l'esame del vizio censurato, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..