Cass. pen. n. 23636 del 25 maggio 2018

Testo massima n. 1


Nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente (nel caso di specie il provvedimento impugnato era stato nel frattempo revocato), quest'ultimo, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende.

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