Cass. pen. n. 39478 del 3 settembre 2018

Testo massima n. 1


Nel giudizio di rinvio, il divieto, di cui all'art. 627, comma quarto, cod. proc. pen., di dedurre nullità, anche assolute, verificatesi nei precedenti gradi di giudizio, comprende, altresì, la prospettazione di questioni sotto profili diversi da quelli rappresentati. (Fattispecie in cui la parte aveva riproposto nel nuovo giudizio in cassazione l'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per mancata rinnovazione del decreto di irreperibilità, piuttosto che per l'incompletezza delle ricerche già eccepita in precedenza).

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