Cass. civ. n. 1867 del 19 luglio 1949

Testo massima n. 1


Benché l'art. 310, terzo comma, c.p.c. autorizzi il giudice a valutare le prove raccolte in un altro processo solo in caso di estinzione del processo in cui le prove vennero raccolte, non può tuttavia equipararsi ad una estensione dell'efficacia degli atti istruttori e non è pertanto vietato l'esame da parte del collegio di un semplice documento prodotto in un altro contemporaneo giudizio, che verta tra le stesse parti davanti al medesimo collegio nella stessa composizione, e per di più quando ciò sia avvenuto quasi nello stesso contestato, essendo le due cause deliberate nella stessa data.

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