Cass. civ. n. 1776 del 16 giugno 1953
Testo massima n. 1
Al convenuto, dichiarato contumace e successivamente costituitosi contemporaneamente ad altri, volontariamente intervenuti in veste di coattori per la integrazione necessaria del contraddittorio, e a seguito di intimazione da parte di costoro, è consentito proporre eccezioni e dedurre mezzi istruttori in applicazione del secondo comma dell'art. 268 c.p.c.