Cass. civ. n. 1026 del 15 maggio 1962
Testo massima n. 1
Sia il giudice penale che quello civile, qualora accertino una falsità, ne ordinano la cancellazione, totale o parziale, ovvero la ripristinazione, mediante la rinnovazione o la riforma del documento (artt. 480 e 481 c.p.p., 226 e 227 c.p.c.). Se l'accertamento della falsità viene compiuto in sede penale e il giudice non provveda con la sentenza stessa, né con il rinvio alla sede esecutiva con l'intervento di tutti gli interessati, deve provvedere il giudice civile, avanti al quale la causa sia successivamente proposta in contraddittorio di tutte le parti. Detto giudice non può, pertanto, limitarsi a far salva alle parti la possibilità di una correzione del documento, nelle forme e nei modi stabiliti dal codice di rito civile.
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