Art. 226 – Codice di procedura civile – Contenuto della sentenza

Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a due euro e non superiore a venti euro.

Con la sentenza che accerta la falsità il tribunale, anche d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'art. 537 del c.p.p..

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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