Art. 226 – Codice di procedura civile – Contenuto della sentenza
Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a due euro e non superiore a venti euro.
Con la sentenza che accerta la falsità il tribunale, anche d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'art. 537 del c.p.p..
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34996/2024
In tema di misure cautelari reali, colui che riveste la qualifica di socio di una società di persone della quale non ha la legale rappresentanza non è legittimato a chiedere la restituzione dei beni in sequestro di proprietà della stessa, non potendo far valere in giudizio situazioni che non gli appartengono.
Cass. civ. n. 24806/2024
La pendenza del giudizio d'appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera il creditore dal richiederne l'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, posto che la domanda d'insinuazione è atto proprio del creditore anche in caso di pronuncia favorevole in primo grado, non rinvenendosi alcun fondamento normativo per lo spostamento, in tale ipotesi, dell'onere in capo al curatore.
Cass. civ. n. 15887/2024
In caso di accertamento a carico di una società di persone di utili non iscritti in bilancio, la previsione dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, per cui i redditi delle società di persone sono imputati pro quota a ciascun socio indipendentemente dall'effettiva percezione, opera anche per il socio accomandante, il quale è in grado di conoscere i rilievi e gli accertamenti fiscali condotti nei confronti della società e ha diritto alla comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, nonché alla consultazione dei libri e degli altri documenti della società, sicché il reddito di partecipazione costituisce un suo reddito personale, indipendentemente dalla mancata contabilizzazione dei ricavi e dai metodi adoperati dalla società per realizzarli.
Cass. civ. n. 13379/2024
In tema di procedimento in appello, il giudice che perviene a una decisione di condanna, diversamente apprezzando le dichiarazioni dibattimentali rese da un perito o da un consulente tecnico, è tenuto, nel caso si tratti di prove decisive, alla rinnovazione istruttoria dibattimentale mediante l'esame del predetto perito o consulente.
Cass. civ. n. 2973/2024
In tema di recupero di spese di giustizia relative a procedimenti penali, l'invito al pagamento, emesso ai sensi dell'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un atto di natura amministrativa, avente contenuto di autoliquidazione del credito da parte dello stesso ente creditore, privo di efficacia esecutiva, perché anteriore e neppure necessariamente prodromico alla formazione del ruolo; avverso tale atto sono pertanto inammissibili, per difetto di interesse ad agire, le azioni di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, nonché quelle di accertamento negativo del credito.
Cass. civ. n. 32353/2023
In caso di continuazione dell'attività di impresa del de cuius da parte degli eredi non si configura una mera comunione di godimento, ma, fino all'iscrizione nel registro delle imprese, una società di fatto o irregolare, con conseguente responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci ex art. 2297 c.c.; conseguentemente, se l'erede è convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti sociali non quale socio di fatto, ma quale mero successore mortis causa del de cuius, va dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, perché - evocato in tale veste - egli nemmeno potrebbe far valere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
Cass. civ. n. 30550/2023
In tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, la competenza a decidere sulla domanda avente ad oggetto la prescrizione del credito non spetta al giudice dell'esecuzione penale ma al giudice civile competente per l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 25594/2023
Il divieto del cd. patto leonino, di cui all'art. 2265 c.c., è estensibile a tutti i tipi sociali e presuppone l'esistenza di una clausola statutaria, frutto della volontà dei soci, che escluda in modo totale e costante uno o alcuni di essi dalla partecipazione al rischio d'impresa e agli utili, sicché non può porsi in conflitto con esso un lodo arbitrale che, regolando gli effetti economici dell'annullamento di delibere consortili, abbia escluso un'impresa consorziata dai risultati della gestione del consorzio solo in relazione a un determinato periodo temporale.
Cass. civ. n. 7243/2017
La sentenza che decide la querela di falso incidentale è, di regola, definitiva, poiché conclude un procedimento autonomo che ha per oggetto l’accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata: peraltro, detto principio deve essere bilanciato con quelli dell’apparenza e della tutela dell’affidamento delle parti, sicché la pronuncia va ritenuta non definitiva ove il tribunale la qualifichi espressamente tale, rimettendo la statuizione sulle spese all’esito del giudizio di merito, e la parte, sulla base della qualificazione formale del giudice, formuli riserva di impugnazione.
Cass. civ. n. 21092/2007
Nel giudizio di appello avente ad oggetto una querela di falso, è necessario che la pendenza del medesimo venga comunicata al P.M. presso il giudice ad quem – affinché sia posto in grado di intervenire – e non al P.M. presso il giudice a quo che non è legittimato a proporre impugnazione. La conseguente omissione è causa di nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza, a nulla rilevando l'insanabile difetto di legittimazione della parte che ha promosso il giudizio, poiché alla presenza del P.M. si collega un interesse pubblico.
Cass. civ. n. 5746/2001
In materia di querela di falso, solo l'attenuazione delle pronunce accessorie di cui all'art. 226, secondo comma c.p.c. è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza e non anche l'autorità di accertamento, negativo o positivo, del falso, che ben può fondare, costituendone la premessa indispensabile, la decisione sulla domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale il mancato accertamento del falso in sede penale non è di ostacolo – essendo venuta meno la pregiudizialità penale – all'accertamento indidentale della sussistenza degli elementi costitutivi del reato; pertanto, qualora con unica sentenza sia stata dichiarata la falsità di alcuni documenti, accolta, sul presupposto di tale falsità, la domanda principale e respinta la richiesta di ristoro dei danni, il capo relativo a quest'ultima, che non sia stato impugnato, acquista autorità di giudicato, senza che l'esecuzione della pronuncia sul falso ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c. rappresenti un novum, tale da giustificare la riproposizione dell'azione risarcitoria per i medesimi danni.
Cass. civ. n. 3625/1999
Qualora la querela di falso sia proposta in via incidentale innanzi al tribunale in grado d'appello e venga emanata un'unica sentenza che decide sia sull'appello che sulla querela di falso, il capo relativo a quest'ultima deve essere impugnato innanzi alla corte d'appello competente in forza del principio del doppio grado di giurisdizione; pertanto il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.
Cass. civ. n. 2717/1977
Con la sentenza che accerta la falsità di un documento (nella specie, cambiale), è consentito al giudice del merito di disporne il ripristino nel testo originario, ai sensi degli artt. 226 c.p.c., e 480 c.p.p., attingendo ad elementi estranei al documento medesimo.
Cass. civ. n. 1026/1962
Sia il giudice penale che quello civile, qualora accertino una falsità, ne ordinano la cancellazione, totale o parziale, ovvero la ripristinazione, mediante la rinnovazione o la riforma del documento (artt. 480 e 481 c.p.p., 226 e 227 c.p.c.). Se l'accertamento della falsità viene compiuto in sede penale e il giudice non provveda con la sentenza stessa, né con il rinvio alla sede esecutiva con l'intervento di tutti gli interessati, deve provvedere il giudice civile, avanti al quale la causa sia successivamente proposta in contraddittorio di tutte le parti. Detto giudice non può, pertanto, limitarsi a far salva alle parti la possibilità di una correzione del documento, nelle forme e nei modi stabiliti dal codice di rito civile.
Cass. civ. n. 891/201
In materia di querela di falso, solo l'attuazione delle pronunce accessorie, indicate dall'art. 226, secondo comma, cod. proc. civ., è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza, e non anche l'esecutività di ogni altro capo della pronuncia sul merito della lite ovvero sulle spese di giudizio.