Cass. civ. n. 7294 del 16 aprile 2004
Testo massima n. 1
Con riferimento all'azione di regresso dell'Inail nei confronti della società datrice di lavoro del dipendente infortunato, qualora il giudice civile ha accertato incidenter tantum la responsabilità solidale di tutti i responsabili dell'infortunio (nel caso di specie l'amministratore unico e il capocantiere, anch'egli lavoratore subordinato, oltre al direttore dei lavori), la prescrizione dell'azione — decorrente dalla sentenza penale irrevocabile, ex art. 112, del D.P.R. n. 1124 del 1965 — è interrotta anche nei confronti della società dall'atto interruttivo pervenuto ad uno degli obbligati solidali (nella specie al capocantiere) ai sensi dell'art. 1310 c.c., restando irrilevante che il soggetto cui l'atto interruttivo è pervenuto sia stato prosciolto per prescrizione del reato e che sia rimasto estraneo al processo civile.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi