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Art. 1310 — Prescrizione

Art. 1310 — Prescrizione

Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione [ 2943 ss. ] contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori [ 1308 ]

La sospensione della prescrizione [ 2942 ] nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.

La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 17640/2017

La notifica ad una società di persone di un atto interruttivo della prescrizione concernente il debito sociale (nella specie, verbale di accertamento di debito contributivo), che è debito anche dei soci, interrompe, ai sensi dell’art. 1310 c.c., la prescrizione anche nei confronti di questi ultimi; al contrario, la notifica di un atto interruttivo della prescrizione nei confronti del singolo socio è inidonea a produrre effetti nei confronti della società, non potendo, di norma, ricollegarsi alcun effetto interruttivo ad una richiesta di pagamento inoltrata ad un soggetto diverso dal debitore, salvo il caso in cui costui sia rappresentante o comunque, benché privo del potere rappresentativo, abbia agito in tale qualità, qualora risulti applicabile il principio dell’apparenza.

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Cass. civ. n. 5338/2012

Gli atti interruttivi dell’usucapione, posti in essere nei confronti di uno dei compossessori, non hanno effetto interruttivo nei confronti degli altri, in quanto il principio di cui all’art. 1310 c.c., secondo cui gli atti interruttivi contro uno dei debitori in solido interrompono la prescrizione contro il comune creditore con effetto verso gli altri debitori, trova applicazione in materia di diritti di obbligazione e non di diritti reali, per i quali non sussiste vincolo di solidarietà, dovendosi, invece, fare riferimento ai singoli comportamenti dei compossessori, che giovano o pregiudicano solo coloro che li hanno (o nei cui confronti sono stati) posti in essere

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Cass. civ. n. 8234/2010

Il principio secondo cui gli atti interruttivi della prescrizione hanno effetto, a norma dell’art. 1310, primo comma, c.c., nei confronti di tutti i condebitori solidali (tranne nel caso di quelli risultanti “ex post” immuni da colpa), non attiene all’ipotesi in cui l’atto introduttivo del giudizio (nella specie, controversia risarcitoria per i danni alla persona determinati da sinistro stradale), interruttivo della prescrizione, risulti originariamente proposto soltanto nei confronti di alcuni di detti condebitori e l’attore accerti, solo a seguito di chiamata in causa da parte dei convenuti, l’esistenza di altri condebitori solidali, con la conseguenza che, ove l’illecito integri ipotesi di reato, il termine prescrizionale nei confronti di quest’ultimi condebitori, ai sensi dell’art. 2947, terzo comma, c.c., decorre, in forza dell’art. 2935 c.c., non dal fatto (o da un’eventuale amnistia), ma dalla data della chiamata in causa.

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Cass. civ. n. 12260/2009

In tema di limiti soggettivi del giudicato, il disposto degli artt. 1306 e 1310 c.c. – i quali prevedono con riferimento alle obbligazioni solidali, e quindi ad un rapporto con pluralità di parti, ma scindibile, che i condebitori i quali non abbiano partecipato al giudizio tra il creditore ed altro condebitore possano opporre al primo la sentenza favorevole al secondo (ove non basata su ragioni personali) – costituiscono espressione di un più generale principio, operante “a fortiori” con riguardo a rapporti caratterizzati da inscindibilità, secondo cui alla parte non impugnante si estendono gli effetti derivanti dall’accoglimento dell’impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevole emessa nei confronti di entrambi. (Nella specie la S.C. ha affermato l’enunciato principio di diritto ai sensi dell’art. 384, comma primo, c.p.c., come novellato dall’ars. 12 del D.L.vo n. 40 del 2006, ritenendo l’immediata applicabilità di tale norma nella controversia esaminata, malgrado il ricorso fosse stato proposto avverso sentenza pubblicata anteriormente al 2 marzo 2006, sul presupposto che essa riguardava l’attività del giudice, senza alcun effetto per le parti).

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Cass. civ. n. 16945/2008

In tema di solidarietà tra coobbligati, il primo comma dell’art. 1310 c.c., dettato in materia di prescrizione, non è applicabile anche in tema di decadenza, non solo per la chiarezza del testo normativo, riferito solo alla prescrizione, ma anche per la profonda diversità dei due istituti, fondandosi la prescrizione sull’estinzione del diritto che, per l’inerzia del titolare, si presume abbandonato e fondandosi, invece, la decadenza sulla necessità obiettiva di compiere un determinato atto entro un termine perentorio stabilito dalla legge, oltre il quale l’atto è inefficace, senza che abbiano rilievo le situazioni soggettive che hanno determinato l’inutile decorso del termine o l’inerzia del titolare e senza possibilità di applicare alla decadenza le norme relative all’interruzione e/o alla sospensione della prescrizione contemplate dall’articolo indicato. (Principio affermato dalla S.C. in fattispecie relativa a responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili).

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Cass. civ. n. 6934/2007

L’eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale ha effetto anche a favore dell’altro (o degli altri) coobbligati, tutte la volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell’assicuratore per la r.c.a., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non si sia costituito in giudizio. Di converso, nell’ipotesi in cui, costituiti in giudizio entrambi, assicuratore e danneggiante, quest’ultimo espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione sollevata dall’assicuratore, ovvero nulla eccepisca in corso di procedimento, tale comportamento avrà, in entrambi i casi, univoca significazione di manifestazione tacita di volontà di rinunciare altresì all’azione contrattuale nei confronti dell’assicuratore medesimo, e di altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio (onde sentir in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all’illecito così come rappresentato e contestato dall’attore).

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Cass. civ. n. 7294/2004

Con riferimento all’azione di regresso dell’Inail nei confronti della società datrice di lavoro del dipendente infortunato, qualora il giudice civile ha accertato incidenter tantum la responsabilità solidale di tutti i responsabili dell’infortunio (nel caso di specie l’amministratore unico e il capocantiere, anch’egli lavoratore subordinato, oltre al direttore dei lavori), la prescrizione dell’azione — decorrente dalla sentenza penale irrevocabile, ex art. 112, del D.P.R. n. 1124 del 1965 — è interrotta anche nei confronti della società dall’atto interruttivo pervenuto ad uno degli obbligati solidali (nella specie al capocantiere) ai sensi dell’art. 1310 c.c., restando irrilevante che il soggetto cui l’atto interruttivo è pervenuto sia stato prosciolto per prescrizione del reato e che sia rimasto estraneo al processo civile.

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Cass. civ. n. 17372/2003

In tema di responsabilità civile ed in ipotesi di sinistro stradale risalente alla responsabilità di più conducenti, la solidarietà tra costoro, i proprietari dei mezzi e i rispettivi assicuratori, nasce direttamente dalla regola generale dell’art. 2055, primo comma, c.c., secondo cui «se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno». Ne consegue che, poiché la domanda giudiziale di risarcimento proposta nei confronti di un compartecipe del fatto illecito ha effetto interruttivo del decorso del termine di prescrizione anche nei confronti degli altri, di tale effetto interruttivo può giovarsi il compartecipe perseguito dal danneggiato — ai sensi dell’art. 1310, primo comma, c.c. — ai fini del computo del termine di prescrizione per la sua azione di regresso, con la quale egli subentra nei diritti del creditore, nelle stesse condizioni di esperibilità.

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Cass. civ. n. 8136/2001

La disciplina dell’art. 1310, secondo comma c.c., sull’estensibilità dell’interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali va completata con la disciplina degli effetti della durata dell’interruzione contenuta nell’art. 2945 c.c., con la conseguenza che l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determina l’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio.

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Cass. civ. n. 13022/1995

La solidarietà nelle obbligazioni può aversi anche quando i titoli della responsabilità facente capo ai coobbligati siano diversi, l’uno di natura contrattuale e l’altro di natura extracontrattuale, sicché la domanda con la quale si aziona la responsabilità contrattuale di uno degli obbligati vale ad interrompere la prescrizione dell’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’altro.

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Cass. civ. n. 5518/1991

L’art. 1310 c.c., concernente l’interruzione della prescrizione delle obbligazioni solidali, non è applicabile nell’ipotesi in cui, avendo il danneggiato chiesto il risarcimento del danno ad un soggetto ed avendo costui indicato come responsabile esclusivo un diverso soggetto, del quale il danneggiato chiede la condanna in proprio favore, la controversia si risolve nell’identificazione in via alternativa del responsabile esclusivo, rimanendo così negata la configurabilità di una solidarietà tra condebitori.

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Cass. civ. n. 5739/1990

Nell’ipotesi considerata dall’art. 15, primo comma, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 — che, in relazione al trasferimento di azienda, prevede, per gli ivi indicati debiti verso l’Inail, l’obbligo solidale del nuovo datore di lavoro e del precedente, salvo il diritto di regresso del primo nei confronti del secondo — l’esercizio di tale diritto verso il condebitore solidale resta inibito, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1310 c.c., con riguardo ai crediti che il nuovo datore di lavoro abbia adempiuto rinunciando ad avvalersi della relativa prescrizione.

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Cass. civ. n. 4244/1988

A differenza della sospensione della prescrizione, la quale non ha effetto nei confronti degli altri debitori in solido (art. 1310, secondo comma, c.c.), l’interruzione della prescrizione, avvenuta con la notificazione dell’atto con cui si inizia il giudizio (art. 2943, primo comma) permane fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio stesso (art. 2945, secondo comma) ed ha effetto contro i condebitori solidali del convenuto (art. 1310, primo comma), e, quindi, contro tutte le persone alle quali sia imputabile il fatto dannoso (art. 2055, primo comma). Tale effetto permanente che impedisce, nelle more processuali, l’inizio di un nuovo periodo di prescrizione, non trova deroga nell’ipotesi di interruzione del processo (nella specie, per la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore), restando escluso solo se il processo si estingue (art. 2945, terzo comma, c.c.).

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Cass. civ. n. 2294/1977

La domanda giudiziale del creditore, contro uno dei debitori in solido, ha effetto interruttivo, ai sensi dell’art. 1310 primo comma c.c., della prescrizione del diritto di regresso di quel debitore verso gli altri coobbligati.

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Cass. civ. n. 2132/1977

L’eccezione di prescrizione fatta valere da alcuni dei condebitori solidali non opera a favore degli altri, ma costoro hanno l’onere di farla esplicitamente propria per potersene giovare.

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Cass. civ. n. 1338/1975

A norma dell’art. 1310 primo comma c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri condebitori. Tale principio non viene limitato dall’art. 1308 primo comma c.c., il quale, nell’escludere che la costituzione in mora di uno dei debitori in solido produca effetti riguardo agli altri, fa espressamente salvo il disposto dell’art. 1310 c.c. e si riferisce, pertanto, agli effetti della costituzione in mora diversi dall’interruzione della prescrizione (assunzione da parte del debitore del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione, risarcimento del danno ecc.).

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Cass. civ. n. 577/1973

L’azione di regresso spettante al debitore solidale è in sostanza una azione di surrogazione, mediante la quale egli subentra nei diritti del creditore, nelle stesse condizioni di esperibilità in cui questi li aveva. Ond’è che, allo stesso modo che il debitore non può opporre la prescrizione al creditore che l’abbia interrotta mediante una domanda giudiziale, così il condebitore non può, per effetto di quella stessa interruzione, opporre la prescrizione al debitore che agisce in rivalsa surrogandosi al creditore. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti in solido ad una medesima prestazione ed uno solo di essi sia convenuto in giudizio dal creditore, il detto convenuto può esercitare azione di rivalsa verso i condebitori, giovandosi, per escludere la prescrizione di tale azione, dell’effetto interruttivo prodotto dalla domanda giudiziale proposta contro di lui dal creditore che opera, per il disposto dall’art. 1310, comma primo, c.c., anche nei confronti degli altri debitori solidali, e che perdura, a norma dell’art. 2945, secondo comma, c.c., fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

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