Cass. civ. n. 890 del 5 maggio 1962
Testo massima n. 1
La rinuncia agli atti del giudizio consiste nell'espressa dichiarazione dell'attore di voler porre fine al processo, senza giungere alla pronunzia di merito sulla domanda da lui proposta. Essa è espressione del principio dispositivo, non implica alcuna valutazione sulla fondatezza o meno della domanda, non ha alcun effetto sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, né influisce sull'azione o potestà di agire, che rimane integra e potrà ancora essere esercitata per far valere in un nuovo giudizio la stessa pretesa in base alla medesima causa petendi. Essa, poi, per essere operativa, deve essere accettata dalle parti costituite, le quali potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio. La rinuncia alla domanda, invece, estinguendo la pretesa di diritto sostanziale, ha l'efficacia di una pronunzia di rigetto nel merito della domanda medesima e non ha bisogno di essere accettata dalle controparti, le quali non hanno interesse alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronunzia negativa sull'azione proposta dall'attore. La identificazione dell'oggetto della rinuncia costituisce un apprezzamento di fatto, in quanto è il risultato di un'indagine diretta ad individuare la concreta volontà negoziale del rinunciante e, come tale, è incensurabile in cassazione se sorretta da adeguata e logica motivazione. L'interesse alla prosecuzione del giudizio, che determina per le parti costituite dalle quali deve essere accettata, per essere operante, la rinuncia agli atti del giudizio, sussiste quando il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale.
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