Art. 306 – Codice di procedura civile – Rinuncia agli atti del giudizio

Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite [165, 166 c.p.c.] che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.

Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali [84 c.p.c.], verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.

Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile [177 c.p.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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