Cass. civ. n. 1431 del 30 giugno 1963

Testo massima n. 1


A norma dell'art. 202 del T.U. 29 gennaio 1959, n. 645, sulla riscossione delle imposte dirette, la vendita dei beni pignorati dall'esattore si effettua: 1) con il sistema del pubblico incanto, il che esclude la possibilità della vendita senza incanto e dell'assegnazione dei beni; 2) a cura dell'esattore, il quale deve pertanto provvedere a tutte le formalità necessarie preliminari all'incanto; 3) senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria, il che importa deroga agli artt. 530, 552 e 569 c.p.c. Ne consegue che nel caso che i beni pignorati dell'esattore siano indivisi tra il debitore e gli altri comproprietari non obbligati, e la separazione della quota in natura spettante al debitore non sia possibile, il pretore non ha il potere, attribuito dall'art. 600 del c.p.c. al giudice dell'esecuzione nel procedimento ordinario, di ordinare la vendita della quota indivisa spettante al debitore.

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