Art. 600 – Codice di procedura civile – Convocazione dei comproprietari
Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore [disp. att. 180].
Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34588/2024
In tema di pornografia minorile, è ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca la mancata applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto, riconosciuta per effetto della declaratoria di incostituzionalità, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024, sopravvenuta alla decisione in grado di appello, dell'art. 600-ter, comma primo, n. 1, cod. pen., nella parte in cui non prevede che, nei casi di minore gravità, la pena sia diminuita in misura non eccedente i due terzi, a condizione che non emergano elementi di particolare allarme sociale tali da escludere, "ictu oculi", la configurabilità stessa della diminuente speciale.
Cass. civ. n. 32149/2024
Il delitto di riduzione in servitù, attuato mediante violenza e minaccia costringendo la vittima a prestazioni sessuali, non può concorrere, per il principio di specialità, con quello di violenza sessuale configurato in relazione alle medesime condotte, in quanto contiene tutti gli elementi costitutivi di quest'ultimo, nonché, in funzione specializzante, l'ulteriore requisito della riduzione in stato di soggezione continuativa.
Cass. civ. n. 30655/2024
Il delitto di pornografia minorile di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., essendo posto a tutela della libertà sessuale e della dignità del minore, suscettibile di compromissione già per effetto della sola produzione del materiale pedopornografico, è configurabile a prescindere dalla percezione che il minore abbia di tale illecita produzione. (Fattispecie relativa alla ripresa, con una telecamera nascosta, delle parti intime di minori, coperte da biancheria intima, ma comunque visibili).
Cass. civ. n. 19734/2024
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il creditore procedente che ha proposto giudizio divisionale endoesecutivo riveste la qualità di parte necessaria del processo di divisione, sicché, nell'ipotesi di versamento di un conguaglio, sia pure ai fini della successiva distribuzione delle somme ricavate tra i creditori, è assoggettato, in via solidale, all'imposta ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986.
Cass. civ. n. 14843/2024
Il reato di riduzione in stato di servitù (art. 600, comma primo, seconda ipotesi, cod. pen.) concorre con il reato di tratta di persona libera (art. 601, comma primo, seconda ipotesi, cod. pen.), poiché, difettando l'unicità naturalistica del fatto, non sussiste un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen. tra le due fattispecie, né le stesse contengono clausole di riserva che consentano l'applicazione delle figure dell'assorbimento, della consunzione o del "post-factum" non punibile. (Fattispecie relativa a vittime che, convinte a lasciare il loro Paese con la prospettiva di trovare un lavoro lecito all'estero, giunte in Italia erano state poste in stato di servitù e indotte a prostituirsi).
Cass. civ. n. 10690/2024
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità del materiale pedopornografico detenuto, di cui all'art. 600-quater, comma secondo, cod. pen., a fronte di un'imputazione in cui, senza richiamare espressamente tale previsione, si contesti la detenzione di tal genere di materiale con riferimento a centinaia di immagini e di video", posto che la concreta formulazione dell'addebito, incentrando il disvalore della condotta anche sull'ingente dato quantitativo, consente all'imputato un adeguato esercizio dei diritti di difesa.
Cass. civ. n. 1231/2024
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di persona offesa dal delitto di violenza sessuale, costituitasi parte civile, non è ostativa alla provvisoria esecutività del capo della sentenza penale di condanna con cui alla stessa è riconosciuta la provvisionale, posto che tale ammissione, automatica "ex lege", a prescindere da limiti reddituali, non si traduce nell'accertamento di uno stato di insolvibilità della destinataria, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero della somma corrispostale a detto titolo nel caso di annullamento della sentenza.
Cass. civ. n. 50298/2023
In tema di pornografia minorile, la nozione di "attività sessuali" di cui all'art. 600-ter, comma settimo, cod. pen. va intesa in senso più ampio di quello riconosciuto alla diversa nozione di "atto sessuale", rilevante ai sensi dell'art. 609-bis cod. pen., posto che il legislatore, onde tutelare l'integrità psicofisica del minore rispetto a coinvolgimenti sessuali di ogni tipo, ha voluto preservarlo da ogni strumentalizzazione valevole a coinvolgerlo sul piano sessuale, non solo mediante la sua correlazione ad espliciti e concreti atti sessuali, ma anche attraverso la sua riconduzione ad attività sessuali meramente simulate.
Cass. civ. n. 41572/2023
Integra il delitto di produzione di materiale pedopornografico, di cui all'art. 600-ter, comma primo, n. 1), cod. pen., anche la realizzazione di una sola immagine di tal genere, non essendo previsto dalla norma il superamento di una soglia quantitativa minima.
Cass. civ. n. 36572/2023
Integra la detenzione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 600-quater, comma primo, cod. pen. la disponibilità di "file" di contenuto pedopornografico archiviati sul "cloud storage" di una "chat" di gruppo nello spazio "Telegram", accessibili, per il tramite delle proprie credenziali, da parte di ogni componente del gruppo che abbia consapevolmente preso parte ad esso.
Cass. civ. n. 29817/2023
In tema di pornografia minorile, lo scopo sessuale, che rende materiale pedopornografico la rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto non coinvolto in attività sessuali esplicite, simulate o reali, implica l'accertamento della finalità della sua produzione, che, laddove non immediatamente evincibile, può essere desunta da ogni elemento utile, compresa l'intenzione dell'agente, posto che il reato sussiste quando tale rappresentazione, non altrimenti giustificabile, sia qualificabile come diretta a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo.
Cass. civ. n. 1257/2023
È affetto da abnormità funzionale, determinando un'indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale monocratico dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero in ragione della mancata indicazione delle generalità delle persone offese, in quanto tale omissione non rientra tra le cause di nullità previste dall'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., né può concretamente esigersi la puntuale identificazione di tutte le parti lese allorquando non vi è reale possibilità di risalire alle generalità e alla collocazione geografica delle stesse. (Fattispecie relativa al delitto di detenzione di materiale pedopornografico).
Cass. civ. n. 22043/2014
In tema di esecuzione forzata immobiliare su bene indiviso, la separazione della quota in natura spettante al debitore esecutato è consentita, ai sensi degli artt. 599, 600 e 601 cod. proc. civ., solo se i comproprietari dei beni indivisi, non siano tutti condebitori solidali del creditore procedente, sicché la separazione va esclusa quando, intrapresa l'espropriazione dell'immobile appartenente "pro indiviso" a due coobbligati, uno di essi sia dichiarato fallito e nel procedimento esecutivo contro costui sia subentrato, ex art. 107 legge fall., il curatore del fallimento.
Cass. civ. n. 2624/2003
In tema di esecuzione forzata ed in ipotesi di espropriazione di beni indivisi l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 600 c.p.c., con la quale il giudice dell'esecuzione dispone la vendita della quota indivisa spettante al debitore esecutato — avendo natura di provvedimento esecutivo volto ad assicurare un ordinato svolgimento della procedura in vista del soddisfacimento coattivo dei diritti del creditore procedente — è revocabile dallo stesso giudice che l'ha adottata ed è impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, ma non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Costituzione.
Cass. civ. n. 718/1999
Nel caso di esecuzione forzata intrapresa dal creditore particolare di uno solo dei coniugi, su beni oggetto di comunione legale fra gli stessi, non può procedersi alla vendita della quota del singolo bene di spettanza del coniuge debitore se non dopo la previa audizione dell'altro coniuge affinché quest'ultimo possa eventualmente far valere le limitazioni di cui agli artt. 187 e 189 c.c.; in difetto di una tale audizione il procedimento esecutivo deve arrestarsi. Il coniuge non debitore — d'altronde — è parte necessaria del giudizio nato dall'opposizione proposta avverso l'ordinanza di vendita.
Cass. civ. n. 6549/1985
In tema di espropriazione forzata immobiliare su bene indiviso, in forza di pignoramento limitato alla quota di spettanza del debitore, il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di adottare i provvedimenti contemplati dall'art. 600 c.p.c. e configuranti atti esecutivi in senso proprio, resta soggetto, oltre che alla sussistenza dell'indicato presupposto del pignoramento di sola quota, alle modalità ed ai criteri fissati dalla norma medesima, che prevede, in via principale, la separazione di detta quota in natura, e, solo quando ciò sia impossibile, consente la scelta fra la vendita della quota stessa e la divisione della comunione, da disporsi con un ordine del medesimo giudice della esecuzione di trattazione ed istruzione della causa davanti a sé (quale giudice istruttore), ove la competenza spetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene e siano presenti nel processo esecutivo tutti gli interessati, ovvero, in difetto di tali condizioni, con ordine di instaurazione di autonomo procedimento e fissazione all'uopo di termine perentorio. L'inosservanza di detti principi (ivi inclusa, pertanto, la inapplicabilità dell'art. 600 cit., perché l'esecuzione, sia pure a seguito di riunione di pignoramenti, venga a svolgersi in danno di tutti i comproprietari) si traduce in un vizio di legittimità del relativo atto esecutivo, e come tale è deducibile dagli interessati con l'opposizione contemplata dall'art. 617 c.p.c.
Cass. civ. n. 1114/1976
Poiché, a norma degli artt. 599, 600 e 601 c.p.c., la separazione della quota in natura spettante al debitore esecutato è consentita nel solo caso in cui non tutti i comproprietari dei beni indivisi, oggetto dell'esecuzione, siano obbligati nei confronti del creditore procedente, non può disporsi tale separazione nella ipotesi in cui, dopo che il creditore abbia iniziato il procedimento di espropriazione di un immobile appartenente a due suoi debitori solidali, uno di questi sia fallito e nel procedimento esecutivo contro costui sia subentrato, a norma dell'art. 107 legge fallimentare, il curatore del fallimento.
Cass. civ. n. 1431/1963
A norma dell'art. 202 del T.U. 29 gennaio 1959, n. 645, sulla riscossione delle imposte dirette, la vendita dei beni pignorati dall'esattore si effettua: 1) con il sistema del pubblico incanto, il che esclude la possibilità della vendita senza incanto e dell'assegnazione dei beni;2) a cura dell'esattore, il quale deve pertanto provvedere a tutte le formalità necessarie preliminari all'incanto;3) senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria, il che importa deroga agli artt. 530, 552 e 569 c.p.c. Ne consegue che nel caso che i beni pignorati dell'esattore siano indivisi tra il debitore e gli altri comproprietari non obbligati, e la separazione della quota in natura spettante al debitore non sia possibile, il pretore non ha il potere, attribuito dall'art. 600 del c.p.c. al giudice dell'esecuzione nel procedimento ordinario, di ordinare la vendita della quota indivisa spettante al debitore.