Cass. civ. n. 460 del 28 febbraio 1964
Testo massima n. 1
Coordinando, ai fini di una retta interpretazione della norma, l'art. 403 c.p.c. (che stabilisce che non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione) con la disposizione del secondo comma del precedente art. 402 (che dispone che, con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice ordina la restituzione del deposito, decide in merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata), deve ritenersi che la sentenza che, ai sensi del citato art. 403, non può essere impugnata per revocazione è quella, di regola unica, che pronuncia la revocazione e decide il merito della causa; ma anche nella ipotesi, possibile pur se non normale, che il giudice dichiari la revocazione con sentenza non definitiva, decidendo poi separatamente il merito previa ammissione di nuovi mezzi istruttori (art. 402, terzo comma c.p.c.), non è possibile ritenere che la limitazione di cui all'art. 403 si riferisca soltanto alla sentenza non definitiva, e che solo questa, quindi, sia sottratta ad un secondo giudizio di revocazione, giacché la successiva pronunzia sul merito della causa è, in realtà, la finalità ultima del giudizio di revocazione, per cui anche contro tale sentenza definitiva non può essere consentito un secondo giudizio di revocazione.
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