Cass. civ. n. 1549 del 15 luglio 1965
Testo massima n. 1
La legittimità dell'acquisto dell'assegno bancario fino a quando non sia divenuta definitiva la pronunzia di ammortamento secondo le forme previste dalla legge, è presunta, onde ricade sull'ammortante l'onere di provare la malafede o colpa grave dell'acquirente (trascuratezza tale da non potersi giustificare con le particolari circostanze in cui è avvenuta la negoziazione del titolo). Il concreto giudizio sui risultati della relativa prova e sulla rilevanza di altri mezzi di prova costituisce apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità.
Testo massima n. 2
La denunzia di smarrimento di un titolo di credito non produce di per sè stessa un effetto giuridico ostativo al pagamento dell'assegno da parte dell'ente emittente, se il pagamento segua all'adozione di cautele maggiori suggerite dalla normale prudenza, nel periodo in cui (prima della notifica del decreto di ammortamento) ha efficacia liberatoria; e ciò neppure in caso di accettazione dell'incarico di fare comunicazioni telegrafiche dello smarrimento alle proprie filiali, salva l'assunzione convenzionale di una diversa responsabilità.