Cass. civ. n. 467 del 12 febbraio 1968

Testo massima n. 1


Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione del merito e possono essere, anche implicitamente, modificate o revocate, cosicché l'eventuale contrasto tra l'ordinanza e la successiva sentenza emessa dallo stesso giudice importa soltanto che la pronuncia di merito costituisca revoca implicita dell'ordinanza e non già contraddittorietà della relativa motivazione; contraddittorietà che, agli effetti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., assume rilievo solo quando si manifesti nell'ambito del processo logico su cui si fonda la pronuncia di merito, sì da evidenziare un contrasto che impedisca la esatta individuazione della ratio decidendi.

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