Cass. civ. n. 257 del 29 gennaio 1969

Testo massima n. 1


La certificazione del cancelliere fa presumere, alla stregua del sistema normativo vigente (art. 74 disp. att. c.p.c.), il regolare deposito di tutti i documenti indicati al momento della costituzione e contro tale risultanza non è sufficiente prova il fatto che il fascicolo della parte non sia in atti.

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE