Cass. civ. n. 257 del 29 gennaio 1969
Testo massima n. 1
La certificazione del cancelliere fa presumere, alla stregua del sistema normativo vigente (art. 74 disp. att. c.p.c.), il regolare deposito di tutti i documenti indicati al momento della costituzione e contro tale risultanza non è sufficiente prova il fatto che il fascicolo della parte non sia in atti.