Cass. pen. n. 49499 del 15 novembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Giudizio di legittimità - Ricorso inammissibile - Reato divenuto procedibile a querela ex art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022 - Mancanza di querela - Improcedibilità - Prevalenza sulla dichiarazione di inammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di "abolitio criminis", capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale. (Fattispecie relativa a tentato furto aggravato dall'aver usato violenza sulle cose, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che sollecitava la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali era stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE