Cass. civ. n. 1819 del 12 giugno 1971

Testo massima n. 1


In ipotesi di non rispondenza al vero di verbali di udienza redatti nel processo, per falsità materiale o ideologica, il giudice civile ha il potere-dovere di farne rapporto al procuratore della repubblica, ai sensi dell'art. 3 c.p.p., e, qualora egli ometta tale rapporto, le parti hanno facoltà di denunciare il fatto all'autorità giudiziaria competente ma è improponibile, contro quei verbali, la querela di falso civile, perché, mentre tale querela presuppone che il documento impugnato sia prodotto dalla parte e che questa possa disporre della sua utilizzazione, invece i verbali di udienza, destinati a documentare le attività svolte dall'ufficio giudiziario e dalle parti nel processo, non possono essere da questo eliminati, né in tutto né in parte, a discrezione di uno dei contendenti, nessuno dei quali ha, su di essi, un qualsiasi potere dispositivo.

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