Cass. pen. n. 49513 del 15 novembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Giudizio di legittimità - Reato divenuto procedibile a querela ex art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022 - Ricorso volto ad eccepire la mancanza di querela - Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE