Cass. civ. n. 3740 del 22 dicembre 1971
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
La responsabilità derivante dalla nullità della notificazione di un atto è imputabile (a prescindere dall'eventuale concorrente responsabilità dell'ufficiale giudiziario o del messo notificatore) alla parte nel cui interesse e per conto della quale la notificazione stessa è stata effettuata, alla quale incombe il relativo obbligo ed onere, e che è tenuta perciò ad assicurarsi che sia stata ritualmente eseguita se vuole trarne gli effetti sostanziali e processuali che ne derivano.
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