Art. 160 – Codice di procedura civile – Nullità della notificazione
La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13329/2025
In tema di riscossione delle imposte, l'omissione (o invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce vizio comportante la nullità dell'atto consequenziale notificato, la quale può farsi valere mediante la scelta, ex art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificato, deducendo il vizio dell'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare anche quest'ultimo per contestare la pretesa tributaria; pertanto, la verifica circa la scelta compiuta dal contribuente compete al giudice del merito, il quale, nel primo caso, dovrà acclarare solo il difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, mentre, nel secondo, la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza della pretesa fiscale.
Cass. civ. n. 12981/2025
In tema di notificazione di cartella di pagamento, il termine per impugnare non decorre quando al contribuente è stata consegnata una copia della relata in bianco ed è procrastinato "in limine" sino al successivo atto del procedimento di riscossione, mentre, in caso di impugnazione della cartella, pur oltre il termine calcolato a partire dalla data di perfezionamento della notifica evincibile dalla relata a mani del notificante, il giudice non può annullarla sul presupposto della nullità insanabile della notifica, non costituendo la notifica un requisito di validità della cartella, e deve procedere alla disamina dell'impugnazione nel merito.
Cass. civ. n. 11825/2025
Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.
Cass. civ. n. 11474/2025
La nullità della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ove il vizio dedotto sia unicamente la mancata notifica dell'atto presupposto, dovendo quest'ultimo in tal caso essere oggetto di tempestiva ed autonoma impugnazione.
Cass. civ. n. 10778/2025
In tema di notificazione di un atto processuale, l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione non consente di ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., poiché la perentorietà del termine assegnato dal giudice impedisce, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., che lo stesso possa essere prorogato o concesso nuovamente, salva la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini ed essendo irrilevante l'esistenza di una notificazione che, seppur correttamente effettuata sul piano formale, in quanto tempestiva, sia inidonea, in ragione della carenza contenutistica, a soddisfare la finalità di dare al destinatario adeguata notizia dell'atto processuale, in modo da metterlo nelle condizioni di esercitare pienamente il suo diritto di difesa.
Cass. civ. n. 23351/2024
L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. - in relazione ad un processo esecutivo caratterizzato, ex latere creditoris, da una parte plurisoggettiva costituita da 23 creditori procedenti assistiti dal medesimo avvocato - ha escluso la nullità del ricorso in opposizione, con cui la parte opposta era stata evocata come "Amici Marco più ventidue", senza un'analitica specificazione dei nominativi di tutti i procedenti, nonché della sua notificazione, eseguita al difensore della parte così identificata).
Cass. civ. n. 18323/2024
In tema di accertamento fiscale, la discordanza tra i dati identificativi del destinatario, come indicati nell'atto, e quelli del soggetto cui l'atto viene notificato comporta la nullità dell'avviso di accertamento soltanto quando determina, in concreto, un'incertezza assoluta sul soggetto destinatario della pretesa tributaria, per cui, quando detta incertezza può essere superata alla luce del complessivo contenuto dell'accertamento e di ogni altro elemento identificativo da esso risultante, non si verifica alcuna ipotesi di nullità.
Cass. civ. n. 14705/2024
In tema di impugnazioni, ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario, la mancata consegna dell'atto, per irreperibilità dovuta al trasferimento all'estero, non concreta un'ipotesi di inesistenza, ma di nullità della notifica, trattandosi di difformità rispetto al modello legale e non già di carenza di requisito essenziale, con conseguente sanabilità, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, o della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..
Cass. civ. n. 9395/2024
L'invalidità della notificazione di un atto "impoesattivo" (ex art. 29 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010) determina soltanto una preclusione all'efficacia dell'atto ai fini riscossivi, ma non esclude la sua esistenza, né la possibilità di una rinnovazione della notifica, ferma restando la sanatoria del vizio, secondo le regole generali, se risulta in maniera inequivoca la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente, entro il termine di decadenza per l'esercizio del potere dell'Amministrazione finanziaria.
Cass. civ. n. 8252/2024
La notificazione dell'atto di citazione eseguita nell'ufficio ubicato nel comune di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla, per violazione dell'ordine tassativo dei luoghi cui all'art. 139 c.p.c., allorquando il trasferimento altrove del destinatario risulti ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., cioè attraverso una doppia dichiarazione, opponibile ai terzi di buona fede, perché fatta sia al comune di provenienza, con indicazione del luogo in cui s'intende fissare la nuova dimora abituale, sia a quello di destinazione, e detto vizio non può essere sanato se non dalla costituzione in giudizio del convenuto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in applicazione del criterio del raggiungimento dello scopo, aveva escluso la nullità della notificazione eseguita nelle mani del collega di ufficio della parte convenuta, ma senza osservare l'ordine di cui all'art. 139 c.p.c., che imponeva di preferire quello di nuova residenza).
Cass. civ. n. 30082/2023
In tema di notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, destinatario e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione.
Cass. civ. n. 28425/2023
Ai fini della valutazione della tempestività dell'appello il giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la regolarità della notificazione della sentenza impugnata (salvo il caso in cui la nullità riguardi la persona alla quale debba essere consegnato l'atto o se vi sia incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta la consegna o sulla data), in mancanza della quale il termine breve non decorre.
Cass. civ. n. 26960/2023
In tema di notifica del ricorso per cassazione, l'erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l'inesistenza della stessa, ogniqualvolta ne consegua l'omessa consegna dell'atto da notificare. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso stante l'inesistenza di una prima notifica effettuata ad un civico errato, il cui esito infausto era imputabile allo stesso notificante, e la tardività della notifica valida).
Cass. civ. n. 22095/2023
La notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia a quest'ultimo mediante l'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982 . (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato, ai sensi della l. n. 53 del 1994, senza che la consegna del piego al portiere dello stabile ove il difensore dell'intimato aveva il domicilio fosse seguita dall'invio dell'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982, tenuto conto che, a fronte dell'assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorrente non aveva avanzato istanza di rimessione in termini, né si era attivato per rinnovare la notificazione, una volta constatatane l'irritualità).
Cass. civ. n. 15345/2023
La notificazione effettuata con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, da una casella PEC alla casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, ove seguita da ricevuta di accettazione (che di per sé prova soltanto l'avvenuta spedizione del messaggio), deve considerarsi nulla e non già inesistente, non potendosi presumere (in mancanza di prova contraria) la radicale assenza di un inoltro telematico dei dati al destinatario, del quale rimane incerto solo l'esito, restando impossibile fornire la prova del perfezionamento della notificazione medesima, con conseguente inidoneità dell'atto a raggiungere il proprio effetto tipico.
Cass. civ. n. 14692/2023
L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto – tra l'altro – che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.).
Cass. civ. n. 6743/2019
La notificazione di atto processuale effettuata a soggetto e in luogo non corretti non è inesistente, in quanto potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria, potendo al più ritenersi nulla e, come tale, possibile oggetto di rinnovazione. (In applicazione del principio, la S.C., ha escluso la nullità della notifica effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi della debitrice nel suo ultimo domicilio sebbene la "de cuius" fosse interdetta e la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso il suo effettivo domicilio e diretta al curatore dell'eredità giacente).
Cass. civ. n. 18937/2017
In tema di notificazioni, qualora l’atto da notificare venga consegnato presso un indirizzo errato, ma all’effettivo destinatario (nella specie, una società) presso la sua sede, la notifica deve ritenersi valida, trattandosi di una semplice irregolarità.
Cass. civ. n. 21819/2016
In tema di notifiche, l'erronea trascrizione dell'indirizzo del destinatario costituisce mero errore materiale, e non provoca l'inammissibilità dell'atto (nella specie, il controricorso), ove la seconda notifica vada a buon fine e sia positivamente eseguita all'indirizzo esatto entro un termine ragionevole dalla prima.
Cass. civ. n. 14916/2016
L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
Cass. civ. n. 23420/2014
Qualora la copia notificata di un atto di citazione non sia conforme al contenuto intrinseco dell'originale per la mancanza di alcune pagine rispetto ad esso, così da non consentire al destinatario di difendersi, la notifica è nulla per inidoneità al raggiungimento dello scopo e va disposta, ai sensi degli artt. 156 e 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notifica dell'atto originale. La costituzione del convenuto sana la nullità della notifica, dovendosi, peraltro, disporre la sua rimessione in termini per l'espletamento delle difese ed eccezioni ove il termine tra il perfezionamento della notifica e quello per la costituzione, avuto riguardo alla data di "vocatio in ius", sia insufficiente.
Cass. civ. n. 16402/2014
E nulla, e non inesistente, la notificazione eseguita in un domicilio dal quale il destinatario si è trasferito, quando nella relazione di notifica l'ufficiale giudiziario abbia attestato che il destinatario stesso è "assente".
Cass. civ. n. 15327/2014
L'omessa apposizione, da parte dell'ufficiale giudiziario, della relazione di notificazione anche sulla copia consegnata al destinatario, integra, in mancanza di contestazioni circa l'effettuazione della notificazione come indicata nella detta relazione, una mera irregolarità, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge e non difettando un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare a conoscenza dell'interessato la "vocatio in jus" per il tramite indefettibile dell'ufficiale giudiziario.
Cass. civ. n. 1990/2014
In virtù dell'equiparazione funzionale tra l'ufficiale giudiziario ed il messo del giudice di pace (già messo di conciliazione), contenuta nell'art. 34 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229, la notifica effettuata da quest'ultimo, in difetto assoluto dell'autorizzazione del presidente della corte d'appello, non è inesistente ma è affetta da nullità, sanabile non solo a seguito della costituzione della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova della avvenuta comunicazione dell'atto al notificato.
Cass. civ. n. 14360/2013
La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte; ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso.
Cass. civ. n. 16759/2011
In tema di validità della notifica - nella specie, controricorso per cassazione -, sussiste radicale inesistenza quando venga effettuata con consegna di copia dell'atto in luogo o a persona privi di qualsiasi rapporto con il suo destinatario, mentre nel caso in cui essa abbia avuto luogo con consegna a procuratore diverso dal domiciliatario, ma con studio comune e comunque sito nello stesso stabile, il quale ne ha curato la consegna al suo destinatario, ricorre mera nullità, sanata a seguito del raggiungimento dello scopo dell'atto.
Cass. civ. n. 25350/2009
La notificazione è inesistente quando sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell'atto, risultando a costui del tutto estranei, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impuignata che - nel giudizio di merito successivo alla fase cautelare del procedimento di denuncia di nuova opera - aveva ritenuto sanata dalla costituzione del convenuto la nullità della notifica dell'atto di citazione eseguita presso il difensore domiciliatario che aveva assistito le medesime parti nella fase a cognizione sommaria).
Cass. civ. n. 21244/2009
Ove il processo, interrotto a seguito della morte di una parte dichiarata in udienza, venga riassunto con atto notificato al domicilio eletto anziché a quello effettivo del "de cuius", la notifica deve ritenersi affetta da inesistenza e non da nullità e, in quanto tale, non è suscettibile di sanatoria, perché compiuta in un luogo e ad una persona (il procuratore domiciliatario) che non ha alcun rapporto con gli eredi della persona da lui difesa, i quali, a loro volta, ben potrebbero non essere a conoscenza della pendenza di un giudizio nel quale il defunto era rappresentato dal difensore destinatario della notifica.
Cass. civ. n. 17752/2009
Ai fini della nullità della notifica non basta che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l'iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi degli art. 44, comma primo, c.c. e 31 disp. att. stesso codice, il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e che, in base alle norme regolamentari sull'anagrafe della popolazione (art. 16 del D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136 e, successivamente, art. 18 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, sicché la suddetta certificazione anagrafica non fornisce la prova dell'avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abbandonato. (Nella specie, trattavasi di una notifica ex art. 140 c.p.c., e non erano stati dedotti in giudizio elementi da cui desumersi che il notificante conoscesse, o avrebbe potuto conoscere, con l'ordinaria diligenza, il trasferimento di residenza del destinatario della notifica).
Cass. civ. n. 16444/2009
La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., a mani di persona non legata al destinatario da rapporti di parentela, di affinità o di servizio, né convivente con la famiglia del notificando, è nulla anche se tale persona sia stata trovata nell'abitazione del destinatario.
Cass. civ. n. 9528/2009
La notificazione dell'impugnazione al procuratore domiciliatario nel precedente grado di giudizio, ma nelle more cancellato dall'Albo professionale, in quanto eseguita nei confronti di persona avente un collegamento con il soggetto destinatario dell'atto, è affetta non da inesistenza, bensì da nullità sanabile "ex tunc" per effetto della sua rinnovazione, disposta ai sensi dell'articolo 291 c.p.c. o eseguita spontaneamente dalla parte, ovvero a seguito della costituzione del suo destinatario.
Cass. civ. n. 5212/2008
La notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì – secondo quanto disposto dalla citata norma – da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca (fattispecie in tema di notifica del ricorso finalizzato al riconoscimento dello stato di apolide compiuta direttamente al Ministero dell'interno anziché presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato).
Cass. civ. n. 7514/2007
L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nella relata di notifica dell'atto di citazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio od abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, l'atto di appello, che la S.C., ha ritenuto ritualmente notificato, conteneva l'esatta individuazione di una delle destinatarie ed era stato notificato presso il difensore nel giudizio di primo grado, restando così agevolmente riconoscibile l'errore contenuto nella notificazione indirizzatale indicando un prenome diverso).
Cass. civ. n. 23028/2006
In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., non è causa di nullità delle notificazione la mancata indicazione del rapporto tra la persona cui è fatta la consegna dell'atto e il destinatario della notificazione, né l'ufficiale giudiziario notificante ha l'obbligo di fare ricerche in ordine al rapporto di dipendenza tra la persona che si qualifica addetta alla casa e il destinatario dell'atto, dovendo affidarsi alle dichiarazioni che gli vengono rese, semprechè queste concorrano con le apparenze, incombendo su colui che contesti l'eventuale difformità tra le apparenze e la realtà contestare la validità della notificazione, con la dimostrazione della assoluta occasionalità della presenza del consegnatario nel luogo di sua residenza. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato la nullità della notificazione di una cartella esattoriale, in quanto l'avviso di ricevimento risultava sottoscritto da persona qualificatasi come «addetta al ritiro» senza ulteriori indicazioni sulla capacità e la qualità della stessa).
Cass. civ. n. 14436/2006
La notificazione è giuridicamente inesistente solo nella ipotesi in cui l'atto esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettino gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge; nel caso, invece, in cui sussistano violazioni di tassative prescrizioni del procedimento di notificazione (come nell'ipotesi in cui la raccomandata contenente la notizia del deposito dell'atto nella casa comunale e dell'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione sia stata inviata, anziché presso l'effettivo domicilio del destinatario, ove erano stati compiuti gli altri adempimenti, ad un numero civico erroneo della stessa strada), la notificazione deve considerarsi nulla.
Cass. civ. n. 12806/2006
In tema di notificazione, l'ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., la persona alla quale ha consegnato copia dell'atto, indentificandola con le sue generalità, nonchè il rapporto della stessa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che, qualora, manchi l'indicazione delle genaralità del consegnatario, la notifica è nulla ai sensi dell'art. 160 c.p.c. per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario «a mani della madre Anna così qualificatasi capace e convivente stante la sua precaria assenza» consentisse la identificabilità del consegnatario e, quindi, la certezza del destinatario dell'atto stesso).
Cass. civ. n. 11369/2006
La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c.
Cass. civ. n. 4794/2006
La nullità della notificazione della citazione è sanata, in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto, soltanto con la costituzione in giudizio della parte destinataria dell'atto medesimo, non essendo a tal fine idonea la dimostrazione che la stessa aveva avuto conoscenza extraprocessuale dell'atto in persona priva dei poteri rappresentativi.
Cass. civ. n. 9928/2005
L'errore sulle generalità del convenuto, contenuto nella citazione nel giudizio di primo grado e nella relata di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata; in particolare, quando, risultando dal contesto dell'atto che la notificazione è avvenuta appunto all'effettivo destinatario, può escludersi l'esistenza di un'incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relativo accertamento all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici.
Cass. civ. n. 9892/2005
È nulla e non inesistente la notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell'atto, quale la notificazione effettuata al procuratore costituito presso un indirizzo diverso da quello indicato come domicilio e coincidente con quello della parte; conseguentemente, la nullità è sanabile o mediante costituzione della parte – che non può ritenersi intervenuta con la semplice deduzione della nullità della notificazione – o in forza della rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Cass. civ. n. 5392/2004
In tema di notificazioni di atti processuali civili, la legittimazione di chi vi provvede è condizione essenziale perché la notificazione esplichi, almeno in parte, gli effetti che le sono propri. Ne consegue che la notificazione eseguita a mezzo di ufficiale di P.G. – che è assolutamente incompetente a compiere notifiche di atti processuali civili e, ove vi provveda, non ha veste né poteri diversi da quelli di qualsiasi cittadino che si arroghi la medesima funzione – non consente di ravvisare una ipotesi di nullità, sanabile con il rinnovo della notifica in forma rituale, perché, non provenendo l'atto da persona investita del potere di certificazione, non assume rilievo né quanto la relata attesta, né il fatto che l'atto scritto sia materialmente pervenuto nella sfera del destinatario.
Cass. civ. n. 637/2003
In tema di notificazioni, l'incompetenza per territorio dell'ufficiale giudiziario procedente costituisce motivo di nullità (e non di inesistenza) dell'atto, con conseguente ammissibilità della sanatoria di detta nullità (nella specie, realizzatasi per effetto della presentazione del controricorso da parte del difensore interessato ad eccepire la nullità de qua).
Cass. civ. n. 11734/2002
In tema di notificazione degli atti processuali, l'ordine dei luoghi fissato dai commi primo e sesto dell'art. 139 c.p.c. deve ritenersi tassativo, con la conseguenza che il mancato rispetto di tale ordine nella notificazione della citazione introduttiva del giudizio comporta l'obbligo, per il giudice, di dichiarare la nullità della notificazione.
Cass. civ. n. 6805/2001
Ai fini della validità della notificazione di un atto ex art. 160 c.p.c., per stabilire se vi sia o meno incertezza assoluta sulla persona del destinatario, non è sufficiente limitarsi a prendere visione della relazione di notifica, occorrendo, invece, che sia esaminato l'intero contesto dell'atto, a partire dalla sua intestazione, in quanto in qualsiasi parte dello stesso può trovarsi la indicazione idonea a colmare le eventuali lacune riscontrate. In particolare, la omessa indicazione, nella relazione, del nominativo e del luogo di effettuata notifica non determinano nullità della stessa, a meno che non risulti la inesistenza di tali dati in qualsiasi parte dell'atto.
Cass. civ. n. 1184/2001
Il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma terzo, c.p.c., secondo cui “la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali – pertanto – la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. Da ciò consegue che la costituzione del convenuto, ancorché tardiva ed effettuata al fine dichiarato di far rilevare il vizio, preclude la declaratoria di nullità, dal momento che la convalidazione della notifica da essa indotta opera ex tunc.
Cass. civ. n. 15747/2000
In materia di notificazioni, la nullità è da considerare sanabile qualora, sebbene la notifica sia stata eseguita in luoghi o a persone diversi da quelli previsti dalla legge, sussista tra il destinatario della notifica e la persona cui la copia è stata consegnata una relazione, effetto della quale sia la normale conoscenza dell'atto da parte del destinatario; pertanto, poiché la funzione istituzionale di difensore dell'amministrazione dell'Avvocatura dello Stato fa ritenere normale, anche se non certo, che la medesima informi l'amministrazione degli atti a questa indirizzati ma da essa ricevuti, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la notificazione del medesimo presso l'Avvocatura dello Stato anziché nella sede dell'amministrazione, costituita nel giudizio di merito per mezzo di un suo funzionario, dà luogo a nullità sanabile e alla dichiarazione di nullità deve seguire l'ordine di rinnovazione della notifica.