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Articolo 160 Codice di procedura civile — Nullità della notificazione

Articolo 160 Codice di procedura civile — Nullità della notificazione

La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 156 e 157.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18937/2017

In tema di notificazioni, qualora l’atto da notificare venga consegnato presso un indirizzo errato, ma all’effettivo destinatario (nella specie, una società) presso la sua sede, la notifica deve ritenersi valida, trattandosi di una semplice irregolarità.

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Cass. civ. n. 1990/2014

In virtù dell’equiparazione funzionale tra l’ufficiale giudiziario ed il messo del giudice di pace (già messo di conciliazione), contenuta nell’art. 34 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229, la notifica effettuata da quest’ultimo, in difetto assoluto dell’autorizzazione del presidente della corte d’appello, non è inesistente ma è affetta da nullità, sanabile non solo a seguito della costituzione della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova della avvenuta comunicazione dell’atto al notificato.

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