Art. 160 – Codice di procedura civile – Nullità della notificazione
La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.
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Cass. civ. n. 25500/2025
In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012 (introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012), l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro, con conseguente nullità ex art. 160 c.p.c. della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.
Cass. civ. n. 22909/2025
Nel processo tributario, ai fini della idoneità a far decorrere il termine breve per proporre il ricorso per cassazione, la notificazione all'Agenzia delle entrate delle sentenze delle commissioni tributarie regionali deve essere effettuata, trattandosi di persona giuridica, con l'osservanza dell'art. 145 c.p.c., il quale prescrive che la notificazione si esegue nella sede della persona giuridica, mediante consegna di copia al rappresentante, alla persona incaricata o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.
Cass. civ. n. 13329/2025
In tema di riscossione delle imposte, l'omissione (o invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce vizio comportante la nullità dell'atto consequenziale notificato, la quale può farsi valere mediante la scelta, ex art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificato, deducendo il vizio dell'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare anche quest'ultimo per contestare la pretesa tributaria; pertanto, la verifica circa la scelta compiuta dal contribuente compete al giudice del merito, il quale, nel primo caso, dovrà acclarare solo il difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, mentre, nel secondo, la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza della pretesa fiscale.
Cass. civ. n. 12981/2025
In tema di notificazione di cartella di pagamento, il termine per impugnare non decorre quando al contribuente è stata consegnata una copia della relata in bianco ed è procrastinato "in limine" sino al successivo atto del procedimento di riscossione, mentre, in caso di impugnazione della cartella, pur oltre il termine calcolato a partire dalla data di perfezionamento della notifica evincibile dalla relata a mani del notificante, il giudice non può annullarla sul presupposto della nullità insanabile della notifica, non costituendo la notifica un requisito di validità della cartella, e deve procedere alla disamina dell'impugnazione nel merito.
Cass. civ. n. 11825/2025
Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.
Cass. civ. n. 11474/2025
La nullità della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ove il vizio dedotto sia unicamente la mancata notifica dell'atto presupposto, dovendo quest'ultimo in tal caso essere oggetto di tempestiva ed autonoma impugnazione.
Cass. civ. n. 10778/2025
In tema di notificazione di un atto processuale, l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione non consente di ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., poiché la perentorietà del termine assegnato dal giudice impedisce, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., che lo stesso possa essere prorogato o concesso nuovamente, salva la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini ed essendo irrilevante l'esistenza di una notificazione che, seppur correttamente effettuata sul piano formale, in quanto tempestiva, sia inidonea, in ragione della carenza contenutistica, a soddisfare la finalità di dare al destinatario adeguata notizia dell'atto processuale, in modo da metterlo nelle condizioni di esercitare pienamente il suo diritto di difesa.
Cass. civ. n. 18323/2024
In tema di accertamento fiscale, la discordanza tra i dati identificativi del destinatario, come indicati nell'atto, e quelli del soggetto cui l'atto viene notificato comporta la nullità dell'avviso di accertamento soltanto quando determina, in concreto, un'incertezza assoluta sul soggetto destinatario della pretesa tributaria, per cui, quando detta incertezza può essere superata alla luce del complessivo contenuto dell'accertamento e di ogni altro elemento identificativo da esso risultante, non si verifica alcuna ipotesi di nullità.
Cass. civ. n. 14705/2024
In tema di impugnazioni, ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario, la mancata consegna dell'atto, per irreperibilità dovuta al trasferimento all'estero, non concreta un'ipotesi di inesistenza, ma di nullità della notifica, trattandosi di difformità rispetto al modello legale e non già di carenza di requisito essenziale, con conseguente sanabilità, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, o della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..
Cass. civ. n. 9395/2024
L'invalidità della notificazione di un atto "impoesattivo" (ex art. 29 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010) determina soltanto una preclusione all'efficacia dell'atto ai fini riscossivi, ma non esclude la sua esistenza, né la possibilità di una rinnovazione della notifica, ferma restando la sanatoria del vizio, secondo le regole generali, se risulta in maniera inequivoca la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente, entro il termine di decadenza per l'esercizio del potere dell'Amministrazione finanziaria.
Cass. civ. n. 8252/2024
La notificazione dell'atto di citazione eseguita nell'ufficio ubicato nel comune di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla, per violazione dell'ordine tassativo dei luoghi cui all'art. 139 c.p.c., allorquando il trasferimento altrove del destinatario risulti ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., cioè attraverso una doppia dichiarazione, opponibile ai terzi di buona fede, perché fatta sia al comune di provenienza, con indicazione del luogo in cui s'intende fissare la nuova dimora abituale, sia a quello di destinazione, e detto vizio non può essere sanato se non dalla costituzione in giudizio del convenuto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in applicazione del criterio del raggiungimento dello scopo, aveva escluso la nullità della notificazione eseguita nelle mani del collega di ufficio della parte convenuta, ma senza osservare l'ordine di cui all'art. 139 c.p.c., che imponeva di preferire quello di nuova residenza).
Cass. civ. n. 30082/2023
In tema di notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, destinatario e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione.
Cass. civ. n. 28425/2023
Ai fini della valutazione della tempestività dell'appello il giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la regolarità della notificazione della sentenza impugnata (salvo il caso in cui la nullità riguardi la persona alla quale debba essere consegnato l'atto o se vi sia incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta la consegna o sulla data), in mancanza della quale il termine breve non decorre.
Cass. civ. n. 26960/2023
In tema di notifica del ricorso per cassazione, l'erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l'inesistenza della stessa, ogniqualvolta ne consegua l'omessa consegna dell'atto da notificare. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso stante l'inesistenza di una prima notifica effettuata ad un civico errato, il cui esito infausto era imputabile allo stesso notificante, e la tardività della notifica valida).
Cass. civ. n. 22095/2023
La notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia a quest'ultimo mediante l'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982 . (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato, ai sensi della l. n. 53 del 1994, senza che la consegna del piego al portiere dello stabile ove il difensore dell'intimato aveva il domicilio fosse seguita dall'invio dell'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982, tenuto conto che, a fronte dell'assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorrente non aveva avanzato istanza di rimessione in termini, né si era attivato per rinnovare la notificazione, una volta constatatane l'irritualità).
Cass. civ. n. 15345/2023
La notificazione effettuata con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, da una casella PEC alla casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, ove seguita da ricevuta di accettazione (che di per sé prova soltanto l'avvenuta spedizione del messaggio), deve considerarsi nulla e non già inesistente, non potendosi presumere (in mancanza di prova contraria) la radicale assenza di un inoltro telematico dei dati al destinatario, del quale rimane incerto solo l'esito, restando impossibile fornire la prova del perfezionamento della notificazione medesima, con conseguente inidoneità dell'atto a raggiungere il proprio effetto tipico.
Cass. civ. n. 14692/2023
L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto – tra l'altro – che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.).
Cass. civ. n. 18937/2017
In tema di notificazioni, qualora l’atto da notificare venga consegnato presso un indirizzo errato, ma all’effettivo destinatario (nella specie, una società) presso la sua sede, la notifica deve ritenersi valida, trattandosi di una semplice irregolarità.
Cass. civ. n. 1990/2014
In virtù dell'equiparazione funzionale tra l'ufficiale giudiziario ed il messo del giudice di pace (già messo di conciliazione), contenuta nell'art. 34 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229, la notifica effettuata da quest'ultimo, in difetto assoluto dell'autorizzazione del presidente della corte d'appello, non è inesistente ma è affetta da nullità, sanabile non solo a seguito della costituzione della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova della avvenuta comunicazione dell'atto al notificato.
Cass. civ. n. 15747/2000
In materia di notificazioni, la nullità è da considerare sanabile qualora, sebbene la notifica sia stata eseguita in luoghi o a persone diversi da quelli previsti dalla legge, sussista tra il destinatario della notifica e la persona cui la copia è stata consegnata una relazione, effetto della quale sia la normale conoscenza dell'atto da parte del destinatario; pertanto, poiché la funzione istituzionale di difensore dell'amministrazione dell'Avvocatura dello Stato fa ritenere normale, anche se non certo, che la medesima informi l'amministrazione degli atti a questa indirizzati ma da essa ricevuti, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la notificazione del medesimo presso l'Avvocatura dello Stato anziché nella sede dell'amministrazione, costituita nel giudizio di merito per mezzo di un suo funzionario, dà luogo a nullità sanabile e alla dichiarazione di nullità deve seguire l'ordine di rinnovazione della notifica.
Cass. civ. n. 13468/2000
È da escludere la nullità della notifica del ricorso per cassazione, per incertezza assoluta sulla persona cui è fatta, quando dal contesto dell'atto siano ricavabili indicazioni idonee a colmare le eventuali lacune. (Nella specie i destinatari della notifica erano stati compiutamente indicati nella relata, anche senza specificare la qualità di uno di essi quale procuratore generale degli altri, posto che le qualità di rappresentante e rappresentati erano chiaramente ricavabili dal contenuto del ricorso).
Cass. civ. n. 10571/2000
In relazione al luogo della notificazione ed alla persona cui l'atto è consegnato, la notifica dell'atto processuale è inesistente allorché l'atto sia consegnato in luogo o a persona che non siano in alcun modo o per nessuna via riferibili o collegabili al soggetto passivo della notificazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato alla Spa Ferrovie dello Stato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, dopo che nel giudizio di primo grado la società era stata rappresentata da un suo funzionario, ex R.D. n. 1611 del 1933, e in quello di appello era rimasta contumace; la S.C. ha anche precisato che l'astratta previsione legale di proroga del patrocinio dell'Avvocatura pur dopo la privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, ex art. 24 legge n. 210 del 1985, non valeva a fornire alcun collegamento fra destinatario dell'atto e notifica, non avendo la stessa Avvocatura mai assunto la difesa delle Ferrovie).
Cass. civ. n. 1313/2000
Ove la notificazione dell'atto venga effettuata nell'abitazione del destinatario, mediante consegna di copia a persona qualificatasi moglie di quest'ultimo, e non venga specificamente contestata né l'esistenza del vincolo coniugale con persona avente quel cognome né la veridicità della dichiarazione al riguardo resa dalla consegnataria all'ufficiale giudiziario, l'erronea indicazione nella relazione di cui all'art. 148 c.p.c. di un prenome non corrispondente a quello anagrafico della consegnataria non incide sulla validità della notifica; essendo infatti identificabile la persona della consegnataria attraverso l'indicazione del vincolo coniugale e del cognome della stessa, è da escludersi alcuna incertezza circa la persona di famiglia ricevente la copia.
Cass. civ. n. 14068/1999
La nullità della notificazione si ha quando, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell'atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita e, eventualmente, sulla data della relativa esecuzione, nonché sulla competenza dell'ufficiale giudiziario, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona ed in luogo aventi un qualche riferimento con il destinatario della notificazione; la notificazione è, invece, inesistente quando la consegna dell'atto avvenga a persona ed in luogo in nessun modo riferibili al destinatario, ovvero allorché non vi sia stata una qualsiasi consegna dell'atto da notificare. Nel primo caso (di nullità della notificazione) i vizi della notificazione del ricorso per cassazione, attinenti alla persona presso la quale la notificazione stessa deve essere eseguita, sono sanabili ex tunc per raggiungimento dello scopo, quando segua la costituzione del resistente. (Nella specie la S.C. ha ritenuto affetta da nullità — e non già inesistente — la notificazione fatta, non già al procuratore della parte, bensì al procuratore che aveva sostituito il primo nell'udienza di discussione innanzi al giudice d'appello e, quindi, in relazione ad una specifica attività processuale, aveva assunto la rappresentanza in giudizio della parte).
Cass. civ. n. 12610/1998
L'impugnazione notificata al rappresentante legale anziché al minore divenuto maggiorenne in corso di causa è invalida quando dagli atti processuali risulti che il notificante abbia conosciuto, ovvero abbia colpevolmente ignorato l'intervenuta maggiore età, e perciò la cessazione della rappresentanza legale. (Nella specie, l'età del minore risultava da una cartella clinica prodotta fin dal primo grado del giudizio).
Cass. civ. n. 9875/1998
In caso di notificazione in uno dei luoghi pertinenti alla persona del destinatario indicati dall'art. 139 c.p.c. e consegna dell'atto a soggetto non avente una delle qualifiche precisate dalla legge, la conseguente nullità della notificazione deve ritenersi sanata, per il conseguimento dello scopo della medesima, se l'atto sia poi effettivamente consegnato al suo destinatario. Ne consegue che quando nel giudizio risulti tale ultima circostanza, il destinatario della notificazione deve ritenersi gravato dall'onere della deduzione e prova della tardività dell'effettiva ricezione dell'atto da parte sua, in quanto tale circostanza assume il rilievo di un'eccezione in senso tecnico a norma dell'art. 2697 c.c. (Nella specie, la S.C., confermando, in base al riportato principio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva la opposizione proposta contro ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, ha ritenuto anche che non fosse stata adeguatamente provata l'insussistenza nel consegnatario della qualità di addetto all'azienda del destinatario).
Cass. civ. n. 1084/1996
La nullità della notificazione si ha quando, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell'atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita e, eventualmente, sulla data della relativa esecuzione, nonché sulla competenza dell'ufficiale giudiziario, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona ed in luogo aventi un qualche riferimento con il destinatario della notificazione. La notificazione è, invece, inesistente quando la consegna dell'atto avvenga a persona ed in luogo in nessun modo riferibili al destinatario, ovvero allorché non vi sia stata una qualsiasi consegna dell'atto da notificare. Solo la notificazione nulla, e non già quella giuridicamente o materialmente inesistente, è passibile di rinnovazione sanante ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Cass. civ. n. 2264/1996
Il principio per cui la costituzione in giudizio della parte intimata, implicando il raggiungimento dello scopo della notificazione, ne sana i vizi con effetto ex tunc, si applica anche all'ipotesi in cui il vizio della notificazione derivi dalla incompetenza funzionale di colui che l'ha compiuta e, segnatamente, del messo di conciliazione del luogo di notifica – sia essa diretta, per mancanza dell'autorizzazione richiesta dall'art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, sia essa derivata, per difetto delle condizioni alle quali l'autorizzazione è subordinata; infatti l'incompetenza del soggetto notificante, quale che ne sia l'origine, è causa di nullità non dell'atto ma della sua notificazione, suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del convenuto, a tale atto processuale essendo strumentalmente finalizzata la notificazione stessa.
Cass. civ. n. 8372/1995
La notificazione è giuridicamente inesistente quando manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, ossia sia tale da non consentirne l'assunzione nel tipico atto delineato dalla legge; essa è, invece, nulla allorquando è effettuata in un luogo diverso o con consegna della copia a persona diversa da quella stabilita dalla legge, ma che abbiano sempre qualche riferimento con il destinatario della notificazione stessa. Pertanto, è nulla, e non inesistente, la notificazione del ricorso per cassazione avvenuta nel domicilio eletto presso il difensore di più resistenti, con consegna di un'unica copia a mani di persona addetta allo studio; nullità che non può essere, però, dichiarata nel caso in cui i resistenti stessi si siano costituiti, notificando tempestivamente il controricorso, nel termine di cui all'art. 370 c.p.c.
Cass. civ. n. 9395/1995
È affetta da nullità la notifica (nella specie, di una sentenza) eseguita dal messo comunale senza l'autorizzazione specifica del presidente del tribunale prevista dall'art. 34, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dalla L. 11 giugno 1962, n. 546.
Cass. civ. n. 3039/1994
L'incompetenza dell'ufficiale giudiziario notificante è causa di una nullità, non dell'atto, ma della sua notificazione, suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del convenuto, questo essendo l'atto del processo cui la notificazione stessa è strumentale e non trovando, quindi, equipollenti nella semplice certezza di avvenuta ricezione, che è, di per sé circostanza estranea al processo medesimo.
Cass. civ. n. 3795/1994
La sanatoria della nullità della notifica di un atto d'impugnazione o di riassunzione per raggiungimento dello scopo che si realizza con la costituzione in giudizio del destinatario (art. 156 c.p.c.) retroagisce al momento del compimento della notifica viziata, rendendo così tempestiva l'impugnazione e la riassunzione, se a quel momento non era decorso il relativo termine, perché il raggiungimento dello scopo, combinandosi con la notifica irregolare, da luogo ad una fattispecie dotata della medesima efficacia del corrispondente atto perfetto.
Cass. civ. n. 5169/1994
La violazione delle disposizioni relative alla ripartizione dei compiti tra i vari ufficiali giudiziari non costituisce autonoma ragione di nullità della notificazione dell'atto, non determinando una violazione delle regole di competenza in senso proprio, né essendo tale nullità prevista dalla legge ovvero configurabile come nullità formale dell'atto.
Cass. civ. n. 10647/1992
La sanatoria della nullità della notificazione eseguita da ufficiale giudiziario incompetente, non può ritenersi realizzata per il raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art. 156 c.p.c. da vicende estranee al processo, non equiparabili alla costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, quali la consegna dell'atto da notificare a persona convivente con il destinatario medesimo. (Nella specie, partecipazione alle operazioni del consulente tecnico di ufficio da parte di altro soggetto del rapporto processuale).
Cass. civ. n. 4377/1992
L'erronea indicazione dell'ufficiale giudiziario notificante quale addetto all'ufficio unico notifiche della Corte di cassazione non determina nullità della notificazione, ove sia rimasta improduttiva di conseguenze giuridiche, per essere stata la notificazione stessa richiesta all'ufficiale giudiziario competente e da questi eseguita.
Cass. civ. n. 5267/1984
Per le notificazioni eseguite in forma diversa da quella della consegna a mani proprie dell'intimato nella sua residenza, dimora o domicilio, ex art. 139 c.p.c., vale il principio della cognizione legale che si basa sulla presunzione — intesa nel senso di fondamento razionale della disciplina e non come criterio legale di distribuzione dell'onere della prova — in forza della quale chi si trova in determinati rapporti con il destinatario dà affidamento di portare l'atto a sua conoscenza con il limite naturale che il principio non può operare quando il rapporto di fiducia non vi sia per un contrasto giuridicamente qualificato di interessi, salva la responsabilità del consegnatario per l'omissione. Pertanto, qualora il destinatario della notificazione non deduca l'inesistenza del rapporto di fiducia con chi la copia dell'atto notificando ha ricevuto, tale notificazione è valida e la parte che, ciò malgrado, non si è costituita, non può richiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c.
Cass. civ. n. 5577/1983
La notificazione è valida anche se la relativa data sia nella relata indicata con un timbro, invece che essere scritta dall'ufficiale giudiziario di suo pugno, in quanto tale ipotesi non è prevista tra i casi di nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., mentre il precedente art. 148 limita l'autografia della relata alla sottoscrizione da parte dell'ufficiale giudiziario e non l'estende pure alla data.
Cass. civ. n. 6137/1983
Per l'accertamento della data della notifica, costituente elemento essenziale dell'atto, non altrimenti sostituibile, quando, in particolare, occorra stabilire, in base ad essa, la decadenza o meno dal diritto d'impugnazione a carico del destinatario, deve farsi riferimento alla relata contenuta nella copia consegnata a quest'ultimo e non già alla relata contenuta nell'atto restituito a colui che ha chiesto la notifica. Pertanto, la difformità quando a detta data tra l'atto in possesso del notificante e quello consegnato al notificato si risolve a favore di quest'ultimo, gravando sul notificante, che eccepisca la decadenza, l'onere di provare, mediante querela di falso, trattandosi di contrasto fra due atti pubblici, la corrispondenza della relata stilata sull'atto in proprio possesso con quella redatta sulla copia notificata.
Cass. civ. n. 6857/1983
L'individuazione della data di notificazione o comunicazione di un atto processuale, per quanto riguarda gli effetti a carico del destinatario (nella specie, decorso del termine d'impugnazione, a norma dell'art. 11 della L. 8 luglio 1980, n. 319, avverso il decreto di liquidazione di compenso peritale), resta regolata, ove vi sia contrasto fra più documenti, dal principio della prevalenza delle risultanze fornite dall'atto consegnato al destinatario medesimo.
Cass. civ. n. 7374/1983
L'incertezza della data di notificazione, per spiegare effetti invalidanti a norma dell'art. 160 c.p.c., deve essere assoluta, tale, (cioè, da non permettere di individuare la data effettiva, neppure per relationem, e perciò non è ipotizzabile nel caso di errore materiale riconoscibile alla stregua degli elementi forniti dall'atto notificato.
Cass. civ. n. 235/1982
L'ufficiale giudiziario è competente a notificare atti del suo ministero anche a persone residenti o domiciliate fuori della sua circoscrizione territoriale, purché l'atto da notificare si riferisca ad un procedimento di competenza del giudice cui l'ufficiale notificante è addetto, e, pertanto, la notificazione dell'atto contenente controricorso per cassazione e ricorso incidentale, eseguita da un ufficiale giudiziario di una circoscrizione territoriale diversa da quella di Roma, è nulla. Tale nullità, in quanto suscettibile di sanatoria solo con salvezza dei diritti quesiti, non è sanata per effetto della costituzione in giudizio della parte intimata, nell'ipotesi di notificazione effettuata oltre il termine fissato dall'art. 371 c.p.c.
Cass. civ. n. 4364/1982
La nullità della notificazione di un ricorso incidentale, perché eseguita da ufficiale giudiziario incompetente, ha carattere relativo ed è sanabile ex tunc, qualora il ricorrente principale con la memoria illustrativa (ed a maggior ragione con il controricorso) abbia confutato le ragioni esposte nel ricorso incidentale, dimostrando così di aver preso cognizione, attraverso la notificazione, del contenuto dell'atto.
Cass. civ. n. 4130/1981
La notifica del ricorso per cassazione costituisce un atto di competenza promiscua che interessa sia la capitale, sia il luogo dove è stata emessa la sentenza impugnata, così da poter essere legittimamente eseguita, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, dagli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio del giudice che ha emanato la pronuncia, i quali devono valersi del servizio postale quando il destinatario della notifica sia domiciliato fuori della sede del mandamento in cui ha sede l'ufficio al quale sono addetti. L'eventuale nullità della notifica del ricorso ad opera di un addetto ad altra sede può ritenersi sanata, con effetto retroattivo, quando il resistente si costituisca, dimostrando con ciò che l'atto ha conseguito la finalità alla quale era preordinato.
Cass. civ. n. 1707/1980
La mancata indicazione, nella relazione di notificazione, dell'ufficio cui è addetto l'ufficiale giudiziario che ha proceduto, determina un'irregolarità che viene sanata con la costituzione della parte destinataria dell'atto.
Cass. civ. n. 3740/1971
La responsabilità derivante dalla nullità della notificazione di un atto è imputabile (a prescindere dall'eventuale concorrente responsabilità dell'ufficiale giudiziario o del messo notificatore) alla parte nel cui interesse e per conto della quale la notificazione stessa è stata effettuata, alla quale incombe il relativo obbligo ed onere, e che è tenuta perciò ad assicurarsi che sia stata ritualmente eseguita se vuole trarne gli effetti sostanziali e processuali che ne derivano.
Cass. civ. n. 118/1968
Il terzo pignorato non ha interesse ad opporre la nullità della notificazione del pignoramento, perché eseguita collettivamente ed impersonalmente agli eredi del debitore, oltre l'anno dalla morte di quest'ultimo. Tale nullità, che è sanabile con effetti ex tunc, può dar luogo soltanto ad un'irregolare costituzione del contraddittorio, deducibile soltanto dagli eredi del debitore defunto.
Cass. civ. n. 2940/1962
... non sussiste tale incertezza assoluta nel caso in cui nella relazione di notifica sia stata omessa solo l'indicazione del giorno in cui l'atto è stato consegnato, ma siano stati indicati il mese e l'anno. In tale ipotesi, infatti, la notificazione può ritenersi avvenuta l'ultimo giorno del mese indicato dall'ufficiale giudiziario nella sua relazione e da tale data può computarsi il decorso del termine entro il quale l'intimato può svolgere la propria attività.