Cass. civ. n. 222 del 28 gennaio 1972

Testo massima n. 1


Al procacciatore di affari, diversamente da quanto stabilito dall'art. 1748, primo comma c.c., per l'agente, spetta una provvigione, sia pure ridotta, anche per gli affari che, da lui avviati e condotti a buon punto, siano, poi, stati conclusi da altri od anche dallo stesso proponente.

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