Cass. civ. n. 1502 del 21 maggio 1974
Testo massima n. 1
L'omessa indicazione del termine perentorio per la notificazione del decreto con il quale il pretore, investito di una domanda di reintegrazione, abbia dato immediatamente i provvedimenti necessari fissando nel contempo l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei medesimi, non è causa di nullità qualora la parte convenuta, pur avendo, ricevuto una tempestiva notificazione, non sia comparsa nell'udienza fissata, ma in quella successiva senza eccepire alcuna nullità del decreto del pretore, poiché in tal caso si verifica la sanatoria prevista dall'art. 157 c.p.c.
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