Art. 703 – Codice di procedura civile – Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso [c.c. 1168, 1169, 1170] si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21.

Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669bis e seguenti, in quanto compatibili.

L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669 terdecies.

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669 novies, terzo comma.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 23860/2023

– Richiesta di assunzione di prove testimoniali – Omessa indicazione dei nominativi dei testi – Inammissibilità della richiesta di prova – Fondamento – Riferimento implicito agli informatori assunti in sede sommaria – Esclusione. Nel giudizio possessorio - articolato in due fasi, l'una, necessaria, di natura sommaria, e l'altra, eventuale, a cognizione piena, quale prosecuzione della prima ed avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria - è inammissibile la richiesta di assunzione di prove testimoniali effettuata nella seconda fase, ove sia stata omessa l'indicazione dei nominativi dei testi, in quanto il giudizio di merito possessorio, quanto ad oggetto ed istruttoria, deve svolgersi con le garanzie e nel rispetto delle norme del processo ordinario di cognizione, tra cui quella di cui all'art. 244 c.p.c., essendo l'indicazione dei testi necessaria per consentire alle parti di eccepire eventuali incapacità a testimoniare e per articolare la prova contraria, dovendo peraltro escludersi che detta indicazione possa essere tratta dal ricorso possessorio, in assenza di esplicito richiamo.

Cass. civ. n. 9112/2023

L'efficacia esecutiva della sentenza di spoglio non è esaurita da un comportamento dell'obbligato che solo apparentemente si sostanzi nell'esecuzione spontanea della decisione, laddove il contrasto con la situazione possessoria tutelata continui ad essere presente, sebbene per effetto di altre situazioni create dall'obbligato; tale efficacia è invece esaurita dal ristabilimento dell'originaria situazione di possesso ottenuta attraverso l'esecuzione coattiva della sentenza, posto che questa può consentire l'eliminazione di ogni situazione di contrasto con il possesso che sia rinvenuta in atto durante l'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insufficienti, ai fini della prova dell'avvenuta esecuzione della statuizione di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, le risultanze di un verbale di immissione in possesso, dal quale non si evinceva con certezza che la catena esistente sul passaggio fosse amovibile, sì da integrare la "rimozione di ogni impedimento al transito" oggetto del "dictum" giudiziale).

Cass. civ. n. 20726/2018

La riduzione in pristino, cui è diretta l'azione di manutenzione, può consistere non già nella mera riproduzione della situazione dei luoghi modificata o alterata da una determinata azione lesiva dell'altrui possesso, ma anche nell'esecuzione di un "quid novi", qualora il rifacimento puro e semplice sia inidoneo a realizzare il ripristino stesso.

Cass. civ. n. 3629/2014

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall'art. 703 cod. proc. civ., come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 80, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l'ordinanza stessa acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione "pro iudicato" da estinzione del giudizio.

Cass. civ. n. 13754/2002

La pronuncia con la quale il tribunale provvede sul reclamo avverso il provvedimento emesso dal pretore che, a conclusione della fase interdittale del processo possessorio, (avendo, nella specie, dichiarato la propria incompetenza) regoli le spese senza disporre per il prosieguo nel merito (provvedimento avente, a prescindere dalla qualificazione datagli dal giudice, natura di sentenza), ha anch'essa natura di sentenza, qualora provveda definitivamente sulla causa possessoria (nella specie, avendo «rigettato nel merito» il ricorso). In tali casi, la decisione è nulla quando non sia sottoscritta anche dal giudice relatore, bensì dal solo presidente che non cumuli in sè anche l'altra qualità (in forza di tale principio, la Suprema Corte ha dichiarato la nullità del provvedimento impugnato, cassando con rinvio ad altro giudice equiordinato).

Cass. civ. n. 3338/2002

È inammissibile il ricorso esperito ai sensi dell'art. 111 della Costituzione contro il provvedimento emesso dal Tribunale in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., con il quale sia stata revocata l'ordinanza di reintegra nel possesso pronunciata dal pretore adito con procedimento possessorio, per non essere detto provvedimento caratterizzato da definitività e decisività. Al contrario è esperibile detto ricorso straordinario avverso lo stesso provvedimento per la parte relativa alla statuizione sulle spese di «entrambi i gradi del giudizio cautelare» (parte autonomamente impugnata), in quanto detta statuizione è stata resa, nella specie, in palese violazione del principio posto dall'art. 91 c.p.c., secondo cui è la sentenza che chiude il processo a regolare le spese, non già altro provvedimento, che, come quello impugnato, ha l'obbiettivo limite di pronuncia sull'ordinanza conclusiva della prima delle due fasi, a cognizione sommaria, da definirsi, poi, con sentenza, all'esito della seconda fase, a cognizione piena del merito della pretesa possessoria.

Cass. civ. n. 10572/2001

In materia di procedimento possessorio, il giudice d'appello, innanzi al quale – cessata l'originaria violazione del possesso – siano dedotti nuovi fatti di spoglio, prima di provvedere sul merito del ricorso, rigettandolo, deve pronunciarsi sulla sussistenza (quanto meno all'atto del ricorso o della decisione in primo grado) del lamentato spoglio, sia al fine della ripartizione delle spese che della successiva eventuale azione di risarcimento del danno, ed esaminare i fatti sopravvenuti, anche solo per escludere che costituiscano una prosecuzione dell'originario spoglio.

Cass. civ. n. 2667/2001

Il procedimento possessorio, pur se introdotto con un unico atto di impulso (il ricorso), si articola in due diverse fasi (l'una di natura sommaria, limitata all'emanazione di provvedimenti immediati, l'altra a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa) le quali, attese le diverse finalità cui risultano funzionali, devono ritenersi del tutto autonome tra loro, con la conseguenza che l'eventuale omissione della prima (ovvero l'esito del reclamo avverso il provvedimento che la conclude) non può avere incidenza alcuna sul procedimento che deve necessariamente concludersi con la sentenza che accorda o nega la tutela possessoria.

Cass. civ. n. 700/2000

Il procedimento possessorio, sulla cui struttura non hanno inciso le modificazioni introdotte dalla legge n. 353 del 1990 ed, in particolare, la nuova formulazione dell'art. 703 c.p.c., è tuttora caratterizzato da una duplicità di fasi, la prima delle quali, di natura sommaria, si conclude con ordinanza reclamabile, e non ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., avuto riguardo al carattere non decisorio, né definitivo della stessa, mentre la seconda fase, a cognizione piena, si conclude con un provvedimento che, definendo l'intero processo possessorio, si configura come sentenza, come tale, impugnabile con il rimedio dell'appello. Peraltro, ove nei confronti di tale provvedimento sia proposto, ed esaminato nel merito, il reclamo, anziché l'appello, anche la relativa statuizione va qualificata come sentenza, indipendentemente dalla forma adottata, con la conseguenza della ricorribilità di tale provvedimento per cassazione. Ove, peraltro, il provvedimento stesso, qualificato dal collegio decidente come ordinanza, risulti, in quanto tale, a norma dell'art. 134 c.p.c., sottoscritto solo dal presidente (non estensore), e non anche dal giudice estensore, come, invece, stabilito per le sentenze dall'art. 132 del codice di rito, esso, pur dovendo comunque essere definito come sentenza, tenuto conto della sua natura sostanziale – restandone, pertanto, esclusa la inesistenza giuridica – deve essere dichiarato nullo ex art. 161 c.p.c., e rinviato al tribunale per la pronuncia sull'appello, ove l'originario reclamo sia in questo convertibile per il fatto di possederne i requisiti (la relativa indagine spettando alla Corte di cassazione). Qualora, invece, manchino i presupposti della conversione, deve essere dichiarato inammissibile il rimedio esperito e cassata senza rinvio la decisione del tribunale che sul reclamo si sia pronunciata. Alla medesima conclusione la corte di legittimità deve pervenire nella ipotesi in cui il provvedimento impugnato sia firmato anche dal giudice estensore, ove valuti la insussistenza dei presupposti della conversione, essendo, al contrario, tenuta a decidere il ricorso in caso di esito positivo di detta indagine.

Cass. civ. n. 404/2000

La tutela possessoria contro la P.A. è inammissibile in relazione ai comportamenti posti in essere in esecuzione di atti amministrativi, ancorché viziati, giacché i provvedimenti di reintegrazione e di manutenzione del possesso, ripristinando la situazione modificata o turbata dall'attività denunziata, andrebbero ad elidere gli effetti dell'azione amministrativa, in contrasto con il divieto sancito per il giudice ordinario dell'art. 4 della legge n. 2248 all. E del 1865. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda possessoria proposta dal proprietario dell'area adiacente ad una strada comunale, atteso che i lavori di sistemazione della suddetta strada, che, secondo il privato, avrebbero recato turbativa al possesso dell'area ad essa adiacente, erano stati compiuti in esecuzione di specifica delibera consiliare).

Cass. civ. n. 2522/1999

La domanda di reintegra nel possesso di un bene è proponibile anche nei confronti del promissario acquirente di questo che abbia ottenuto la sentenza di cui all'art. 2932 c.c., purché non passata in giudicato. Invero tale sentenza essendo costitutiva ed avendo efficacia ex nunc, solo con il passaggio in giudicato produce gli effetti del contratto preliminare e trasferisce la proprietà del bene, sicché sino a tale data il promittente venditore è proprietario e possessore. Né rileva, nel caso di pluralità di promittenti venditori, al fine di escludere il giudicato, che solo taluni di essi abbiano proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., in quanto, stante l'unicità del contratto, anche dall'impugnazione di uno solo può derivare l'inefficacia dell'intera pattuizione.

Cass. civ. n. 1548/1999

Il ricorso per cassazione può avere ad oggetto esclusivamente le sentenze, ovvero i provvedimenti ad esse equiparabili (provvedimenti, cioè, che, quantunque emessi in forme diverse da quella della sentenza, rivestano comunque natura decisoria, per aver statuito su di un conflitto di diritti soggettivi con effetto di giudicato in mancanza di tempestiva impugnazione, e sempre che l'ordinamento non predisponga, per essi altro, specifico mezzo di gravame), con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso l'ordinanza di rimessione in termini per l'instaurazione del giudizio possessorio di merito, attesane la natura di provvedimento meramente ordinatorio (destinato a consentire l'introduzione di un procedimento contenzioso dinanzi al pretore nonostante la scadenza del termine originariamente fissato), del quale è sempre consentita, re melius perpensa, la revoca con la sentenza che chiude il processo.

Cass. civ. n. 1984/1998

Le modifiche introdotte dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, ed in particolare, la nuova formulazione dell'art. 703 c.p.c., non incidono sulla struttura del procedimento possessorio che resta caratterizzato da una duplice fase, la prima, di natura sommaria, limitata all'emanazione dei provvedimenti immediati, la seconda, a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria, e da concludersi con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie, non rilevando in contrario il testuale rinvio agli articoli 669 bis e seguenti contenuto nel secondo comma del cit. art. 703, che ha lo scopo di consentire l'estensione delle norme sui procedimenti cautelari a quelli possessori, esclusivamente nei limiti consentiti dalle caratteristiche e dalla struttura di questi ultimi. Pertanto, concesse o negate dal pretore, con ordinanza, le misure interdittali, il giudizio deve proseguire innanzi allo stesso giudice all'udienza da questi all'uopo fissata, per l'esame del merito della pretesa possessoria e dell'eventuale domanda accessoria di risarcimento del danno, restando estranea al delineato schema procedimentale la introduzione di una fase di merito mediante la notifica di una nuova citazione ai sensi dell'art. 669 octies dello stesso codice.

Cass. civ. n. 5672/1997

L'esecuzione di un provvedimento possessorio è inseparabile dal procedimento nel quale esso fu pronunciato, e deve, pertanto, svolgersi nell'ambito dello stesso giudizio, senza dar luogo alla serie procedimentale della esecuzione forzata, onde garantire il conseguimento delle finalità che gli sono proprie, in relazione alle esigenze cautelari e conservative che lo determinarono, così che l'attuazione e la regolarità formale della esecuzione medesima può essere contestata solo nell'ambito dello stesso giudizio possessorio, e non anche attraverso il rimedio della opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi.

Cass. civ. n. 7768/1997

La disciplina dei procedimenti cautelari (e, con essa, il rimedio del «reclamo» previsto dall'art. 669 terdecies c.p.c.) non può ritenersi applicabile ai provvedimenti possessori adottati dal pretore (nella specie, ordinanza di reintegrazione nel possesso), privi, a differenza di quelli cautelari, di qualsivoglia rapporto di strumentalità necessaria con la decisione finale, così che l'eventuale reclamo avverso i medesimi, presentato ai sensi del disposto dell'art. 669 terdecies del codice di rito (pur dopo l'intervento additivo della Corte costituzionale di cui alla n. 253 del 1994), è legittimamente dichiarato inammissibile dal tribunale adito, con ordinanza non impugnabile (ex art. 669 terdecies, quarto comma) e, per l'effetto, non ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Cass. civ. n. 8253/1997

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo contro il provvedimento con cui sia stato concesso o negato un provvedimento possessorio. Tale ordinanza, infatti, al pari del provvedimento reclamato non incide su posizioni di diritto soggettivo – non essendo il possesso un diritto soggettivo, ma un potere di fatto tutelato dal diritto ex art. 1441 c.c. – ed è priva dei requisiti della decisorietà e definitività e non suscettibile, pertanto, di passare in giudicato.

Cass. civ. n. 98/1997

Nel procedimento possessorio – quale regolato dal codice di procedura civile nel testo antecedente alla novellazione di cui alla legge n. 353 del 1990 – il ricorso previsto dall'art. 703, comma primo, del codice di rito vale ad introdurre sia la fase sommaria che la fase ordinaria, a cognizione piena del giudizio, senza bisogno, ai fini della trattazione di questa, di una qualsiasi, ulteriore istanza.

Cass. civ. n. 3303/1996

Nel giudizio di reintegrazione del possesso l'autore morale dello spoglio o, comunque, l'autore che non sia in grado di operare la restituzione in pristino sono legittimati passivi, perché anche in tali ipotesi la sentenza conserva la sua autorità, quantomeno al fine accessorio e consequenziale di legittimare la richiesta di risarcimento dei danni.

Cass. civ. n. 8581/1994

... Ne consegue che allorché lo spogliato o chi abbia subito molestie invochi erroneamente, per l'esecuzione dell'ordine di reintegra o di manutenzione, l'art. 612 c.p.c., spetta al giudice l'esatta qualificazione giuridica dell'azione proposta e l'applicazione della legge, e le eccezioni proposte dalla controparte, tenuta all'esecuzione dell'ordine del giudice, comunque qualificate dall'interessato, non assumono natura di opposizione agli atti esecutivi, ma mantengono la loro natura di eccezioni che si inseriscono nel processo possessorio, idoneo soltanto a sollecitare l'esercizio dei poteri di modifica e/o di integrazione o revoca del provvedimento impugnato da parte del giudice.

Cass. civ. n. 9297/1993

Quando il fatto lesivo del possesso sia riferibile a diversi soggetti, l'uno dei quali esecutore materiale e l'altro autore morale (e tale va considerato il soggetto che dell'atto lesivo si giovi, come il proprietario dell'edificio che venga ampliato in modo lesivo dell'altrui possesso), sussiste la legittimazione passiva di entrambi, ma non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, potendo la pretesa essere coltivata anche nei confronti di uno solo dei responsabili.

Cass. civ. n. 6844/1991

Poiché spetta al giudice di dare l'esatta qualificazione alla domanda indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte o dalla mancanza di indicazioni, con il solo limite di non mutarne gli elementi obiettivi come fissati dall'attore, legittimamente il giudice può qualificare i fatti prospettatigli come spoglio, quali mere turbative traendone le dovute conseguenze sul piano dei rimedi possessori, senza con ciò violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), atteso che la domanda di reintegrazione del possesso comprende quella di manutenzione costituendo la semplice turbativa un minus rispetto alla privazione totale del possesso.

Cass. civ. n. 5389/1990

Nell'azione di reintegrazione di possesso la legittimazione passiva permane in capo allo spoliator ancorché questi, dopo lo spoglio, abbia trasferito a terzi il possesso della cosa, come rivela la lettera dell'art. 1163 c.c. e conferma la ratio della stessa norma e dell'art. 1168 c.c., volta a non lasciare lo spoliatus, a seguito di maliziose manovre dello spoliator, privo della tutela di legge nei confronti dell'autore dello spoglio (unitamente al nuovo possessore di mala fede); né rileva, ai fini del dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda, accogliendola o rigettandola, la circostanza che lo spoliator sia nella impossibilità assoluta di restituire la cosa, ovvero che con la domanda non sia stata avanzata nessuna richiesta di danni, avendo l'attore pur sempre interesse alla statuizione dell'illegittimità dello spoglio, potendo pretendere il risarcimento anche con un successivo e separato giudizio.

Cass. civ. n. 1122/1988

L'adozione della forma del ricorso per la proposizione dell'azione possessoria non è prescritta sotto comminatoria di nullità, con la conseguenza che l'azione stessa è ammissibile anche se proposta con citazione. In tale ultima ipotesi resta soltanto esclusa la possibilità di emanazione dei provvedimenti interinali urgenti che, nella prima fase del procedimento, il pretore può emettere anche inaudita altera parte.

Cass. civ. n. 105/1984

Per «autore morale», passivamente legittimato nell'azione possessoria unitamente all'autore materiale, deve intendersi il mandante e colui che ex post abbia utilizzato a proprio vantaggio il risultato dello spoglio, sostituendo coscientemente il proprio al possesso dello spogliato, sicché la sola adesione di carattere morale all'azione dello spogliatore (o di colui che ha turbato il possesso) non è sufficiente ai fini della legittimazione passiva.

Cass. civ. n. 280/1984

Nel procedimento possessorio, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, di cui alla L. n. 742 del 1969, si applica soltanto alla fase sommaria, caratterizzata dall'urgenza, e non anche alla successiva fase di merito, che si svolge con le forme ed il rito del giudizio ordinario ed in cui la situazione di urgenza, per definizione, è cessata, sicché tale sospensione non si applica al termine per impugnare la sentenza conclusiva di quest'ultima fase.

Cass. civ. n. 5070/1983

Le azioni possessorie sono proponibili contro chi abbia posto in essere un comportamento arbitrario che sia causa diretta ed immediata della perdita o della molestia del possesso. Deve pertanto escludersi che il possessore di un immobile locato possa esperire dette azioni contro chi vantandosi compossessore (nella specie, la moglie del locatore per asserita comunione legale dei beni) si sia limitato a richiedere al locatario il pagamento in proprio favore del canone, e lo abbia poi riscosso per effetto di adesione di quest'ultimo, atteso che, in tale situazione, fra il fatto denunciato e la lamentata perdita o molestia del possesso si inserisce un'autonoma e libera determinazione del terzo con conseguente esclusione di ogni rapporto genetico tra quel fatto ed il pregiudizio del possesso.

Cass. civ. n. 5226/1983

Le due fasi in cui si articola il procedimento possessorio (quella sommaria, diretta a comporre provvisoriamente la controversia con l'emanazione di provvedimenti immediati richiesti dall'urgenza del caso, e quella di trattazione del merito, che si svolge nelle forme di un ordinario giudizio contenzioso per culminare nella sentenza che definisce la controversia), non essendo legate da un nesso di successione necessaria, ben possono essere unificate, con il conseguente carattere definitivo del provvedimento emesso, anche se pronunciato nella forma dell'ordinanza, ma siffatta deviazione dallo schema tipico, data la sua eccezionalità, deve risultare in modo univoco da elementi che rendano chiaro l'intendimento del giudice di considerare definito in tutti i suoi aspetti il merito della causa, così da non lasciare margine per ulteriori decisioni al riguardo, e, pertanto, deve escludersi allorché, dopo il provvedimento interinale, il giudizio prosegua, su espressa disposizione del pretore, per l'esame del merito.

Cass. civ. n. 6363/1982

Il ricorso al giudice ordinario, per ottenere, anche con azione di nunciazione, o con altra istanza rivolta a conseguire provvedimenti cautelari ed urgenti, una pronuncia che imponga alla P.A. un determinato comportamento, attivo o passivo, è consentito quando si sia in presenza non di atti amministrativi, ma di una mera attività materiale, cioè di una condotta dell'amministrazione stessa soggetta ai criteri generali della diligenza e prudenza, nonché della buona tecnica e salvaguardia dei diritti dei privati (nella specie, in relazione all'esecuzione e manutenzione di opera pubblica), e sempre che tale condotta non risulti ricollegabile ad un formale provvedimento amministrativo. Peraltro, anche quando il giudice ordinario, nel concorso dell'indicata situazione, abbia il potere di condannare l'amministrazione ad un facere o ad un pati, il giudice medesimo resta soggetto ai limiti interni delle proprie attribuzioni giurisdizionali (art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E), nel senso che la suddetta condanna deve riferirsi ad attività di diritto comune, e non può tradursi in una interferenza nell'esercizio di potestà pubbliche, implicante revoca, modifica o sospensione di un provvedimento amministrativo, con la conseguenza che se la P.A. non dovesse svolgere quall'attività eventualmente necessaria per dare esecuzione all'ordine giudiziale, essa non potrebbe esservi costretta, ma sarebbe semplicemente considerata inadempiente.

Cass. civ. n. 1046/1979

In tema di azioni possessorie, il termine stabilito dal pretore per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione si deve considerare di natura ordinatoria, mancando un'espressa attribuzione legislativa di perentorietà, ove il giudice, nelle ipotesi di domanda di reintegrazione e di domanda di manutenzione qualificata da pericolo di danno grave ed imminente, si riservi di dare i provvedimenti immediati dopo la costituzione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 3174/1978

Nel procedimento possessorio, l'esame dei titoli costitutivi dei diritti fatti valere dalle parti, ove mantenuto nei limiti imposti dalla natura del procedimento stesso, e, cioè, compiuto al solo fine di dedurre elementi sulla sussistenza e le modalità del possesso, lascia impregiudicata ogni questione sulla conformità a diritto della situazione possessoria oggetto di tutela, e, pertanto, osta a che la sentenza resa a conclusione del procedimento stesso possa spiegare autorità di giudicato nel giudizio petitorio, caratterizzato da diversità di petitum e causa petendi.

Cass. civ. n. 1701/1975

La norma dell'art. 125 c.p.c. che prevede la possibilità di rilasciare la procura al difensore in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata non può trovare applicazione nei procedimenti che sono introdotti mediante ricorso e con i quali una parte si rivolge direttamente al giudice per ottenere dal medesimo, anche inaudita altera parte, i particolari provvedimenti dalla legge previsti; così come si verifica nei procedimenti possessori, nei quali il pretore è sollecitato a dare immediatamente con decreto i provvedimenti necessari per la reintegrazione e manutenzione nel possesso (art. 703, secondo comma, c.p.c., in relazione all'art. 689 dello stesso codice). Nei procedimenti anzidetti, il conferimento della procura al difensore deve necessariamente precedere la presentazione dell'atto, che è destinato a promuovere subito l'attività del giudice.

Cass. civ. n. 1502/1974

L'omessa indicazione del termine perentorio per la notificazione del decreto con il quale il pretore, investito di una domanda di reintegrazione, abbia dato immediatamente i provvedimenti necessari fissando nel contempo l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei medesimi, non è causa di nullità qualora la parte convenuta, pur avendo, ricevuto una tempestiva notificazione, non sia comparsa nell'udienza fissata, ma in quella successiva senza eccepire alcuna nullità del decreto del pretore, poiché in tal caso si verifica la sanatoria prevista dall'art. 157 c.p.c.

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