Art. 703 – Codice di procedura civile – Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso
Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso [c.c. 1168, 1169, 1170] si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21.
Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669bis e seguenti, in quanto compatibili.
L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669 terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669 novies, terzo comma.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23860/2023
– Richiesta di assunzione di prove testimoniali – Omessa indicazione dei nominativi dei testi – Inammissibilità della richiesta di prova – Fondamento – Riferimento implicito agli informatori assunti in sede sommaria – Esclusione. Nel giudizio possessorio - articolato in due fasi, l'una, necessaria, di natura sommaria, e l'altra, eventuale, a cognizione piena, quale prosecuzione della prima ed avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria - è inammissibile la richiesta di assunzione di prove testimoniali effettuata nella seconda fase, ove sia stata omessa l'indicazione dei nominativi dei testi, in quanto il giudizio di merito possessorio, quanto ad oggetto ed istruttoria, deve svolgersi con le garanzie e nel rispetto delle norme del processo ordinario di cognizione, tra cui quella di cui all'art. 244 c.p.c., essendo l'indicazione dei testi necessaria per consentire alle parti di eccepire eventuali incapacità a testimoniare e per articolare la prova contraria, dovendo peraltro escludersi che detta indicazione possa essere tratta dal ricorso possessorio, in assenza di esplicito richiamo.
Cass. civ. n. 9112/2023
L'efficacia esecutiva della sentenza di spoglio non è esaurita da un comportamento dell'obbligato che solo apparentemente si sostanzi nell'esecuzione spontanea della decisione, laddove il contrasto con la situazione possessoria tutelata continui ad essere presente, sebbene per effetto di altre situazioni create dall'obbligato; tale efficacia è invece esaurita dal ristabilimento dell'originaria situazione di possesso ottenuta attraverso l'esecuzione coattiva della sentenza, posto che questa può consentire l'eliminazione di ogni situazione di contrasto con il possesso che sia rinvenuta in atto durante l'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insufficienti, ai fini della prova dell'avvenuta esecuzione della statuizione di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, le risultanze di un verbale di immissione in possesso, dal quale non si evinceva con certezza che la catena esistente sul passaggio fosse amovibile, sì da integrare la "rimozione di ogni impedimento al transito" oggetto del "dictum" giudiziale).
Cass. civ. n. 15874/2019
Nel caso di spoglio attuato per mezzo dell'ufficiale giudiziario in forza di un titolo esecutivo, l'azione possessoria è proponibile nelle sole ipotesi in cui il titolo esecutivo sia inefficace nei confronti dello "spoliatus" ovvero l'avente diritto sia stato immesso nel possesso di un immobile diverso da quello contemplato nel titolo esecutivo, dovendosi far valere mediante le opposizioni esecutive tutti gli altri vizi del titolo posto a fondamento del rilascio.
Cass. civ. n. 2991/2019
In tema di tutela possessoria, non assumono rilevanza la legittimità dell'esercizio del vantato possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo, quanto piuttosto la mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, sicché, ove si controverta in ordine ad una servitù di passaggio su fondo privato per l'accesso alla strada pubblica, rimane estranea al giudizio la presenza o meno di un titolo autorizzativo, rilasciato dalla competente autorità amministrativa stradale, a compiere gli atti che esteriorizzano il possesso di tale servitù. Ne consegue che, anche in mancanza di detto titolo, la domanda possessoria tra privati è ammissibile e, quindi, valutabile nel merito, pure ai fini dell'eventuale condanna al risarcimento dei danni eventualmente prodotti dall'avversa condotta illecita.
Cass. civ. n. 12089/2019
Le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento.
Cass. civ. n. 11369/2019
Nel giudizio di reintegrazione da spoglio, sussiste domanda nuova, inammissibile a norma dell'art. 183 c.p.c., soltanto nel caso in cui, in corso di causa, venga indicato, come oggetto di spoglio, un bene diverso da quello menzionato nell'atto introduttivo, giacché alla privazione di un bene diverso corrisponde una controversia che esorbita dai limiti dell'originaria pretesa. Per contro, il solo mutamento della prospettazione di elementi relativi al possesso dello stesso bene (modalità, limiti, titolo giustificativo) o allo spoglio (modi d'esecuzione, clandestinità, violenza) non integra un mutamento ma una semplice modificazione della domanda. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice d'appello che aveva reputato nuova la domanda di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio che, alla prima udienza di trattazione, era stata estesa, con riguardo alle modalità del suo esercizio, a mezzi meccanici di più modeste dimensioni rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo).
Cass. civ. n. 11220/2019
Nel procedimento possessorio, non è ammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione prima della conclusione della fase sommaria o interdittale, e della introduzione della fase di merito ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c., atteso che l'art. 41 c.p.c., nello stabilire che la richiesta alle Sezioni unite della Corte di cassazione può essere formulata "finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado", richiede, quale condizione per la proposizione del detto regolamento, che sia in corso l'esame di una causa nel merito in primo grado e che essa non sia stata ancora decisa.
Cass. civ. n. 6030/2019
Nel procedimento possessorio, qualora il giudice abbia accolto l'istanza a tutela del possesso senza rimettere le parti dinanzi a sé per la trattazione della causa di merito, il provvedimento non è reclamabile, ma ha natura di sentenza impugnabile con l'appello. Tuttavia, ove il tribunale, invece di dichiarare inammissibile il reclamo proposto, lo esamini nel merito, tale provvedimento, avente natura di sentenza, è ricorribile per cassazione; in questa ipotesi, se il provvedimento gravato è firmato dal presidente e dal giudice incaricato di redigere la motivazione e sussistono le condizioni per la conversione del reclamo in appello, la Corte decide il ricorso mentre, in caso contrario, deve dichiarare inammissibile il reclamo e cassare senza rinvio la decisione impugnata.
Cass. civ. n. 5154/2019
Il procedimento possessorio, nel regime successivo alle modifiche introdotte dalla l. n. 353 del 1990, ma anteriore alle innovazioni di cui al d.l. n. 35 del 2005, conv. con mod. dalla l. n. 80 del 2005, è strutturato in due fasi, entrambe rette dal ricorso ex art. 703 c.p.c., la prima, a cognizione sommaria, limitata all'emanazione, con ordinanza reclamabile, dei provvedimenti interdittali ed alla fissazione, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., di una udienza per la disamina del merito della pretesa possessoria e dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno proposta con il suddetto ricorso, la seconda, invece, a cognizione piena, avente ad oggetto tale disamina, che si conclude con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie. La domanda di risarcimento del danno da lesione del possesso, ove non sia stata formulata, a pena di inammissibilità, nel ricorso introduttivo, può essere, comunque, ancora avanzata all'udienza di trattazione individuata con il provvedimento interinale, ma solo ove sia consequenziale alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto.
Cass. civ. n. 20726/2018
La riduzione in pristino, cui è diretta l'azione di manutenzione, può consistere non già nella mera riproduzione della situazione dei luoghi modificata o alterata da una determinata azione lesiva dell'altrui possesso, ma anche nell'esecuzione di un "quid novi", qualora il rifacimento puro e semplice sia inidoneo a realizzare il ripristino stesso.
Cass. civ. n. 19720/2016
I provvedimenti possessori, pur restando efficaci indipendentemente dall'instaurazione del giudizio di merito in applicazione dell'art. 669 octies, ultimo comma, c.p.c., sono inidonei ad acquisire efficacia di giudicato, non avendo carattere decisorio, come le misure cautelari per le quali opera detta disposizione, e stante l'omesso richiamo, compiuto invece per altre ipotesi di procedimenti a cognizione sommaria, agli effetti di cui all'art. 2909 c.c.
Cass. civ. n. 22720/2014
Il possesso consiste in una relazione tra il soggetto e la cosa, sicché può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, ma non anche il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica, non potendo la prova testimoniale avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma solo fatti obiettivi. Ne consegue l'inammissibilità dei capitoli di prova relativi a giudizi di valore, mentre sono ammissibili i giudizi di verità in quanto inscindibili dal fatto cui si riferiscono e funzionali alla sua narrazione.
Cass. civ. n. 20635/2014
Il soggetto leso che invochi la tutela possessoria, ove intenda ottenere la condanna dell'autore dello spoglio o della turbativa anche al risarcimento dei danni, deve necessariamente richiedere al giudice, nel termine previsto dall'art. 703, quarto comma, cod. proc. civ., la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, ovvero proporre un autonomo giudizio, in quanto le questioni inerenti le pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio di cognizione piena. Ne consegue che, qualora il giudice adito con azione possessoria, esaurita la fase a cognizione sommaria, non si limiti a pronunciare sulla domanda di reintegrazione o di manutenzione, ma, travalicando i limiti del contenuto del provvedimento interdittale, decida altresì sulla domanda accessoria di risarcimento danni, il provvedimento adottato, anche se emesso nella forma dell'ordinanza, va qualificato come sentenza e, come tale, è impugnabile con appello.
Cass. civ. n. 3629/2014
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall'art. 703 cod. proc. civ., come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 80, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l'ordinanza stessa acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione "pro iudicato" da estinzione del giudizio.
Cass. civ. n. 4845/2012
Il procedimento possessorio, così come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal n. 35 del 2005 (convertito dalla legge n. 80 del 2005), pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione della fase sommaria. Da ciò consegue che la procura, conferita al difensore per l'introduzione di un giudizio possessorio, legittima l'avvocato, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte, a depositare altresì l'istanza di fissazione della trattazione del merito.
Cass. civ. n. 1387/2012
Nel procedimento possessorio, qualora il giudice abbia accolto l'istanza a tutela del possesso senza rimettere le parti dinanzi a sé per la trattazione della causa di merito, il provvedimento non è reclamabile, ma ha natura di sentenza impugnabile con l'appello. Tuttavia qualora il tribunale, invece di dichiarare inammissibile il reclamo proposto, lo esamini nel merito, il provvedimento, avente natura di sentenza, è ricorribile per cassazione. In tal caso, se il provvedimento impugnato è firmato dal solo presidente del tribunale, non indicato come relatore, la Corte deve dichiararne la nullità e rinviare il processo al tribunale (ora alla Corte d'appello, a seguito dell'entrata in vigore del d.l.vo 19 febbraio 1998, n. 51) per la pronuncia sull'appello, se il reclamo sia convertibile in tale mezzo di gravame, mentre, in mancanza dei requisiti per la conversione, deve dichiarare inammissibile il rimedio esperito e cassare senza rinvio la decisione impugnata. Se, invece, il provvedimento impugnato è firmato dal presidente e dal giudice incaricato di redigere la motivazione e sussistono le condizioni per la conversione del reclamo in appello, la Corte decide il ricorso, mentre in caso contrario deve dichiarare inammissibile il reclamo e cassare senza rinvio la decisione impugnata.
Cass. civ. n. 1896/2011
Allorché il giudice, accogliendo un ricorso possessorio, ordini allo spogliante di reintegrare lo spogliato nel possesso di una servitù di passaggio, coessenziale al provvedimento in questione è l'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, se la modifica di essi ha reso impossibile l'esercizio del possesso della servitù, non ostando a tale pronuncia il divieto posto dall'art. 705 c.p.c., che concerne il convenuto, e a nulla rilevando che l'accertamento della sussistenza del diritto di servitù formi oggetto di un separato giudizio petitorio.
Cass. civ. n. 921/2010
Nel giudizio di reintegra nel possesso, non ricorre in linea di principio un'ipotesi di litisconsorzio necessario, neppure nel caso in cui più soggetti siano autori dello spoglio, ben potendo l'azione essere intentata nei confronti di uno soltanto di essi, se egli sia in grado di provvedere alla reintegra; tuttavia, allorché, per l'attuazione della tutela richiesta, sia necessaria la rimozione dello stato di fatto mediante l'abbattimento di un'opera in proprietà o in possesso di più persone, esse devono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, in quanto la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell'opera sarebbe "inutiliter data", per il fatto che la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e, di conseguenza, sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, non essendo, invero, configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o compossessore convenuto in giudizio.
Cass. civ. n. 1847/2009
In caso di azione possessoria proposta da una persona giuridica privata contro lo spossessamento dei beni posto in essere da commissario straordinario nominato dal Comune in forza di una legge reg. (nella specie, l. reg. Toscana 3 ottobre 1997, n. 72) che consente la nomina di commissari alle IPAB, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, in quanto il comportamento della P.A. si ricollega ad un provvedimento amministrativo emesso nell'esercizio di un potere autoritativo, non assumendo alcun rilievo la natura privatistica dell'ente, la quale non comporta la nullità, ma solo l'illegittimità del provvedimento.
Cass. civ. n. 1386/2009
Nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento, in quanto idonee a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice.
Cass. civ. n. 17177/2008
La pronuncia d'improponibilità della domanda di reintegra nel possesso cui segue la statuizione di compensazione delle spese di lite ha natura di sentenza, ed è impugnabile esclusivamente attraverso l'appello, dovendosi escludere che la natura bifasica del procedimento possessorio sia ostativa alla concentrazione delle due fasi e alla definizione del giudizio con un unico provvedimento conclusivo dell'intero procedimento.
Cass. civ. n. 19957/2007
La tempestività della riassunzione di un procedimento possessorio si determina sulla base della data di notifica dell'atto di riassunzione che deve assumere la forma della comparsa così come richiesto nell'art. 125 disp. att. c.p.c. Ove, al contrario, si sia proceduto con ricorso, non ha rilievo la data di deposito, essendo necessaria la notificazione tempestiva dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione d'udienza, poiché l'adozione del ricorso è richiesta esclusivamente per la fase sommaria del procedimento mentre nella fase successiva a cognizione piena, così come nei gradi successivi del giudizio, trova integrale applicazione il rito ordinario.
Cass. civ. n. 13397/2007
Le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della P.A. quando il comportamento perseguito non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale lesiva di diritti soggettivi o quando il provvedimento risulti adottato in stato d'evidente carenza d'attribuzione di funzioni, di modo che l'atto ha l'apparenza ma non la sostanza del provvedimento amministrativo idoneo a produrre l'effetto di degradazione del diritto soggettivo (nella specie, relativa a controversia insorta prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 80 del 1998, il Comune aveva ordinato ed eseguito coattivamente lo «sgombero immediato» dei legittimi occupanti di un immobile, al di fuori dello schema procedimentale delle requisizioni e dell'occupazione d'urgenza, e dato luogo ad un'occupazione usurpativa, inidonea, pur a seguito di realizzazione di alcune opere, a realizzare gli effetti dell'accessione invertita).
Cass. civ. n. 1142/2005
Il procedimento possessorio, pur essendo caratterizzato da una fase sommaria – che si conclude con la emanazione o il diniego della tutela interdittale – e da quella successiva relativa al merito, ha conservato, anche dopo la novella di cui alla legge 353/1990, struttura unitaria, sicché con l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, il giudice deve fissare l'udienza per la prosecuzione dinanzi a sè del giudizio relativamente alla fase di merito; peraltro, qualora invece il giudice abbia erroneamente assegnato un termine per la proposizione del giudizio di merito, l'atto di impulso di parte non dà luogo a un nuovo procedimento ma alla riassunzione di quello instaurato con il ricorso introduttivo, definito soltanto nella prima fase ed ancora pendente, perché non esaurito.
Cass. civ. n. 730/2005
A seguito e per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 34 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80 (Corte cost., sent. n. 281 del 2004), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda possessoria promossa dal privato nei confronti della P.A. in conseguenza dell'attività materiale, disancorata e non sorretta da alcun provvedimento formale, da questa posta in essere in ambito urbanistico(consistente, nella specie, nella apposizione di un segnale limitazione del traffico su area privata).
Cass. civ. n. 24071/2004
In seguito e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004 – con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 34 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, nel testo originario –, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della domanda proposta dal privato per ottenere la reintegrazione nel possesso di un terreno, di su proprietà, occupato senza titolo dalla P.A. espropriante, in quanto non ricompreso nell'area oggetto dell'attivata procedura ablatoria.
Cass. civ. n. 21099/2004
La domanda di reintegrazione nel possesso proposta da un privato nei confronti di un Comune, prospettando di avere subito uno spossessamento in mancanza della adozione di un provvedimento amministrativo adottato per fini di pubblica utilità, quindi facendo valere una posizione di diritto soggettivo (ius possessionis) e deducendo un mero comportamento materiale della P.A., non connesso neppure implicitamente all'esercizio di poteri d'imperio, deve ritenersi riservata alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 2 ss., legge n. 2248 del 1865, all. E; in quanto la regola generale stabilita in materia di riparto di giurisdizione non è stata derogata nella materia edilizia ed urbanistica dall'art. 34, commi primo e secondo, D.L.vo n. 80 del 1998 – nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 7, legge n. 205 del 2000, applicabile nella specie ratione temporis, stante l'irretroattività di quest'ultima norma – poiché la Corte costituzionale, con la n. 281 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34, commi primo e secondo, cit., nella parte in cui aveva istituito una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, con pronuncia che ha riconosciuto la rilevanza della questione di illegittimità costituzionale sollevata sulla norma nel testo originario, anche dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni che la hanno sostituita (n. 204 del 2004).
Cass. civ. n. 8766/2003
In materia di procedimento possessorio, nel quale il giudizio di merito è da ritenersi instaurato a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo, è inapplicabile l'art. 669 novies c.p.c., sanzionante l'inefficacia del provvedimento cautelare ove il procedimento di merito non venga iniziato nel termine perentorio fissato dal giudice, e pertanto è da escludere che tale inattività conduca alla perdita di efficacia dell'ordinanza di reintegrazione emesso nella fase interdittale, a nulla rilevando che, a chiusura di detta fase, il giudice abbia anche fissato, erroneamente, il termine per l'inizio della causa di merito, anziché l'udienza per la trattazione, dinanzi a sé, della causa già pendente.
Cass. civ. n. 13754/2002
La pronuncia con la quale il tribunale provvede sul reclamo avverso il provvedimento emesso dal pretore che, a conclusione della fase interdittale del processo possessorio, (avendo, nella specie, dichiarato la propria incompetenza) regoli le spese senza disporre per il prosieguo nel merito (provvedimento avente, a prescindere dalla qualificazione datagli dal giudice, natura di sentenza), ha anch'essa natura di sentenza, qualora provveda definitivamente sulla causa possessoria (nella specie, avendo «rigettato nel merito» il ricorso). In tali casi, la decisione è nulla quando non sia sottoscritta anche dal giudice relatore, bensì dal solo presidente che non cumuli in sè anche l'altra qualità (in forza di tale principio, la Suprema Corte ha dichiarato la nullità del provvedimento impugnato, cassando con rinvio ad altro giudice equiordinato).
Cass. civ. n. 3338/2002
È inammissibile il ricorso esperito ai sensi dell'art. 111 della Costituzione contro il provvedimento emesso dal Tribunale in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., con il quale sia stata revocata l'ordinanza di reintegra nel possesso pronunciata dal pretore adito con procedimento possessorio, per non essere detto provvedimento caratterizzato da definitività e decisività. Al contrario è esperibile detto ricorso straordinario avverso lo stesso provvedimento per la parte relativa alla statuizione sulle spese di «entrambi i gradi del giudizio cautelare» (parte autonomamente impugnata), in quanto detta statuizione è stata resa, nella specie, in palese violazione del principio posto dall'art. 91 c.p.c., secondo cui è la sentenza che chiude il processo a regolare le spese, non già altro provvedimento, che, come quello impugnato, ha l'obbiettivo limite di pronuncia sull'ordinanza conclusiva della prima delle due fasi, a cognizione sommaria, da definirsi, poi, con sentenza, all'esito della seconda fase, a cognizione piena del merito della pretesa possessoria.
Cass. civ. n. 10572/2001
In materia di procedimento possessorio, il giudice d'appello, innanzi al quale – cessata l'originaria violazione del possesso – siano dedotti nuovi fatti di spoglio, prima di provvedere sul merito del ricorso, rigettandolo, deve pronunciarsi sulla sussistenza (quanto meno all'atto del ricorso o della decisione in primo grado) del lamentato spoglio, sia al fine della ripartizione delle spese che della successiva eventuale azione di risarcimento del danno, ed esaminare i fatti sopravvenuti, anche solo per escludere che costituiscano una prosecuzione dell'originario spoglio.
Cass. civ. n. 2667/2001
Il procedimento possessorio, pur se introdotto con un unico atto di impulso (il ricorso), si articola in due diverse fasi (l'una di natura sommaria, limitata all'emanazione di provvedimenti immediati, l'altra a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa) le quali, attese le diverse finalità cui risultano funzionali, devono ritenersi del tutto autonome tra loro, con la conseguenza che l'eventuale omissione della prima (ovvero l'esito del reclamo avverso il provvedimento che la conclude) non può avere incidenza alcuna sul procedimento che deve necessariamente concludersi con la sentenza che accorda o nega la tutela possessoria.