Cass. civ. n. 1163 del 27 marzo 1975
Testo massima n. 1
Nello stabilire il tracciato della servitù coattiva di passaggio a favore di un fondo intercluso, il giudice deve apprezzare, a norma dell'art. 1051, secondo comma, c.c., i due requisiti del percorso più breve e del minor danno al fondo servente, in relazione reciproca fra di loro, dando una particolare prevalenza al secondo e riconoscendo un peso decisivo alla idoneità del passaggio a soddisfare i bisogni del fondo intercluso, nonché tenendo in debito conto la necessità di evitare un successivo dispendio e disagio a carico del proprietario di quest'ultimo.