Cass. civ. n. 2468 del 19 giugno 1975

Testo massima n. 1


Nell’azione di disconoscimento della paternità, prevista dall’art. 235, primo comma, n. 3 c.c., se incombe all’attore di dimostrare l’adulterio della moglie ed il celamento della gravidanza e della nascita, nonché ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità, non può negarsi ai convenuti (nella specie la madre) di fornire la prova contraria sulle medesime circostanze.

Testo massima n. 2


Il termine fissato dall'art. 244 c.c. per l'azione di disconoscimento della paternità, ha natura sostanziale e non processuale, al pari di ogni altro termine previsto a pena di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, e non è, pertanto, soggetto alla sospensione durante il periodo feriale, disposta dall'art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, con riferimento ai soli termini processuali.

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