Cass. civ. n. 2654 del 7 luglio 1975

Testo massima n. 1


La disposizione dell'art. 291 c.p.c., la quale dispone che, nel caso di nullità della notificazione della citazione, la rinnovazione di essa al convenuto impedisce ogni decadenza, non intacca il principio fondamentale del contraddittorio e non può perciò estendere la sua efficacia convalidante a quelle attività — come l'ammissione e l'espletamento dei mezzi istruttori — rispetto alle quali la parte, avendo ignorato la pendenza del giudizio, non è stata posta in grado di avvalersi delle garanzie predisposte dal rito e di svolgere nel processo le attività consentite a tutela del suo diritto. In tal caso deve ritenersi operante la norma dell'art. 162 c.p.c., la quale non fissa limiti allorché impone al giudice che pronuncia la nullità di disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende e, quindi, anche di quelli attinenti alla prova testimoniale che traggono la loro invalidità dalla notificazione della citazione dichiarata nulla.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi