Art. 162 – Codice di procedura civile – Pronuncia sulla nullità
Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.
Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa può condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità, a norma dell'art. 60, n. 2.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 16663/2024
La notificazione dell'atto di appello perfezionatasi presso il procuratore della parte erroneamente dichiarata contumace, anziché personalmente alla parte stessa, non è inesistente ma nulla, ricorrendo in tal caso l'ipotesi di mera difformità del procedimento notificatorio dal modello legale, non quella di carenza degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare l'atto come notificazione.
Cass. civ. n. 15130/2024
In tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., l'ordinanza emessa dal giudice di merito senza avere previamente sentito le parti non è automaticamente nulla e - potendo il contraddittorio preventivo essere recuperato nella fase dinanzi alla S.C. con le memorie anteriori alla pubblica udienza e con la discussione orale - non inficia ex se l'ammissibilità della questione pregiudiziale, la quale, pur se ritenuta sussistente "prima facie" dal Primo Presidente, forma oggetto - in relazione ai presupposti oggettivi della citata disposizione (natura esclusivamente di diritto della questione, novità e necessità della stessa ai fini della definizione del giudizio, grave difficoltà interpretativa, ripetibilità della questione in numerosi giudizi) - di valutazione collegiale.
Cass. civ. n. 14359/2024
La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale, sottoscritta solo dall'estensore e non dal presidente del collegio, è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, sicché il relativo vizio si converte in motivo di impugnazione ed è preclusa al medesimo giudice la possibilità di rinnovare l'atto viziato.
Cass. civ. n. 9451/2024
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'omesso svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, ove sia imputabile ad un errore dell'ufficio giudiziario e non ad un sua erronea introduzione da parte dell'opponente, non determina l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio di merito, con conseguente necessità della sua rinnovazione previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa.
Cass. civ. n. 30969/2023
Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza di primo grado per un motivo diverso da quelli tassativi di cui all'art. 354 c.p.c., non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito; tuttavia, prima deve disporre la rinnovazione degli atti nulli e consentire alla parte che ne abbia fatto richiesta, di svolgere tutte le attività processuali (comprese quelle afferenti all'istruzione probatoria) che le siano state precluse per non essersi potuta costituire, a causa del vizio di nullità, nel processo di primo grado.
Cass. civ. n. 26945/2023
La rinnovazione degli atti travolti dalla declaratoria di nullità di un atto presupposto è consentita nei limiti del perimetro autorizzato dalle preclusioni processuali eventualmente maturate.
Cass. civ. n. 19265/2023
Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante.
Cass. civ. n. 8506/2023
Il giudice d'appello può decidere la causa in assenza del fascicolo d'ufficio di primo grado soltanto quando questo non è indispensabile rispetto ai motivi di gravame; in caso contrario, invece, sussiste un preciso obbligo - dell'ufficio giudiziario e non delegabile alle parti - di disporne l'acquisizione, con la conseguenza che, ove esso rimanga inadempiuto (per carenze organizzative dell'ufficio o anche per errore del funzionario addetto), non può farsene discendere alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo, dovendosi perciò ritenere abnorme la sentenza di appello che abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione per la mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado.
Cass. civ. n. 19218/2019
Nell'ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., perché, quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività sia concesso un nuovo termine, atteso che l'art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini.
Cass. civ. n. 5662/1997
La nullità della notificazione può venir sanata, in conformità con quanto disposto della norma di cui all'art. 162 c.p.c. (applicabile anche al giudizio innanzi alla Corte di cassazione), mediante la sua rinnovazione, alla quale, peraltro, non è necessario procedere qualora la parte, nei cui confronti essa dovrebbe venir eseguita, abbia, purtuttavia, ritualmente svolto le proprie difese, così sanando il vizio dell'atto attraverso il raggiungimento dello scopo ad esso proprio, e così impedendo il verificarsi di ogni decadenza in danno della controparte (come nel caso in cui, senza attendere la rinnovazione della notifica nulla, la parte abbia sostenuto, nell'udienza di discussione innanzi alla Corte di legittimità, l'infondatezza nel merito delle tesi avverse).
Cass. civ. n. 2025/1987
Nel giudizio d'appello disciplinato dal nuovo rito del lavoro, qualora la copia del decreto presidenziale, in calce a quella del ricorso introduttivo, consegnata all'appellato in sede di notifica, manchi dell'indicazione della data dell'udienza di discussione, contenuta invece nell'originale dell'atto stesso, si ha, non un'inesistente od invalida proposizione dell'impugnazione, bensì un'irregolare instaurazione del contraddittorio per violazione del principio sancito dall'art. 101 c.p.c., con la conseguente invalidità della dichiarazione di contumacia dell'appellato, il quale, ancorché non si sia tempestivamente attivato per la eliminazione di detti vizi, non avendovi dato causa (art. 157, terzo comma, c.p.c.), può opporre la nullità della chiamata in giudizio, senza che ne resti inficiata la validità dell'impugnazione proposta, con la conseguenza che a norma dell'art. 162, primo comma, c.p.c. deve essere disposto un nuovo procedimento di appello.
Cass. civ. n. 2129/1978
Nel caso in cui nel giudizio di primo grado la produzione di documenti sia avvenuta irritualmente tramite un legale non munito della delega del difensore costituito, la rituale produzione degli stessi documenti nel giudizio di appello importa la rinnovazione del precedente atto istruttorio nullo e, quindi, l'eliminazione della nullità.
Cass. civ. n. 2654/1975
La disposizione dell'art. 291 c.p.c., la quale dispone che, nel caso di nullità della notificazione della citazione, la rinnovazione di essa al convenuto impedisce ogni decadenza, non intacca il principio fondamentale del contraddittorio e non può perciò estendere la sua efficacia convalidante a quelle attività — come l'ammissione e l'espletamento dei mezzi istruttori — rispetto alle quali la parte, avendo ignorato la pendenza del giudizio, non è stata posta in grado di avvalersi delle garanzie predisposte dal rito e di svolgere nel processo le attività consentite a tutela del suo diritto. In tal caso deve ritenersi operante la norma dell'art. 162 c.p.c., la quale non fissa limiti allorché impone al giudice che pronuncia la nullità di disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende e, quindi, anche di quelli attinenti alla prova testimoniale che traggono la loro invalidità dalla notificazione della citazione dichiarata nulla.