Cass. civ. n. 1320 del 14 aprile 1976

Testo massima n. 1


In tema di competenza ad emettere il decreto ingiuntivo, l'art. 637 c.p.c., riferendosi al giudice che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria, richiama implicitamente tutte le norme vigenti al riguardo e, quindi, anche quella dell'art. 20 c.p.c., che, per le cause relative a diritti di obbligazione, stabilisce fra l'altro il foro facoltativo del luogo ove è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio. Tale luogo nelle cause concernenti compensi per prestazioni professionali, è quello in cui il professionista riceve dal cliente l'incarico di compiere le prestazioni.

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