Cass. civ. n. 8982 del 24 agosto 1995
Testo massima n. 1
L'obbligazione contributiva in materia di previdenza e assistenza obbligatorie è indivisibile; pertanto, ai sensi dell'art. 1318 c.c., gli eredi del debitore sono tenuti singolarmente al pagamento dell'intero importo pecuniario dovuto dal loro dante causa.